Art. 12 
 
         Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  destinato  a
finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno  al  bilancio
generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque  denominate,
con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel  settore
della riammissione di soggetti  irregolari  presenti  sul  territorio
nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata  da  una
quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata  annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma  767,  secondo
periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  767  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302: 
              «767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi
          di  revisione  e  razionalizzazione  della  spesa  per   la
          gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
          contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
          la riduzione del costo giornaliero  per  l'accoglienza  dei
          migranti,  dai  quali,   previa   estinzione   dei   debiti
          pregressi,    devono     derivare     risparmi     connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono in un apposito fondo, da  istituire  nel
          programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni
          di competenza"  della  missione  "Servizi  istituzionali  e
          generali delle  amministrazioni  pubbliche"  del  Ministero
          dell'interno, da destinare alle esigenze  di  funzionamento
          del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».