(( Art. 12 bis 
 
           Misure urgenti per assicurare la funzionalita' 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Al fine  di  accelerare  il  miglioramento  e  il  ricambio  del
vestiario del personale della Polizia  di  Stato  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. 
  2. Al fine  di  assicurare  il  medesimo  trattamento  a  tutto  il
personale del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a  decorrere  dal  1o
settembre 2019 fino alla data di adozione dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del  buono  pasto
spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7
euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per
l'anno 2019 e a  euro  895.632  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla   carriera   dirigenziale
penitenziaria, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107
del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza  di
polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di
porto, nonche'  agli  effetti  indotti  sulla  carriera  dirigenziale
penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442,  lettera
a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue: 
  a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono
incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019,  di  407.329  euro  per
l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e  di  1.500.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario,
ai sensi del citato articolo 9 del decreto  legislativo  n.  139  del
2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione  annuale  di  spesa,
pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per  l'anno
2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843  annui  a
decorrere dall'anno 2022; 
  b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Disposizioni
transitorie, finali e copertura finanziaria»; 
  2) la  rubrica  dell'articolo  12  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente: 
  «01. In sede di  prima  applicazione  e  limitatamente  al  biennio
2019-2020, la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  determinata  in
sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»; 
  c) per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  alla  lettera  b),
numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per  l'anno  2019,
di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021. 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 149 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «E'
istituito un fondo con una dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021,  da  destinare  all'incremento
del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di
risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale     di     livello      dirigenziale      contrattualizzato
dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo»; 
  b) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
  «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo  del  comma  149
possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un
massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi  strutturali
di   spesa   corrente   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione  dei
servizi di noleggio e assicurazione  degli  automezzi  del  programma
"Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"
nell'ambito della missione "Ordine pubblico  e  sicurezza",  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure  e  i
conseguenti  risparmi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  31  ottobre  2019.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  5. Il fondo di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il
biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3),
4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a
12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143: 
              «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
          personale dirigente di cui al comma 1 sono: 
                a) il trattamento accessorio: 
                b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del
          servizio; 
                c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; 
                d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
                e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
                g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
                i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
          assistenza del personale. 
              3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
          pubblica amministrazione, sentiti i Ministri  dell'interno,
          della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
          Ministro della difesa, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le modalita'  attuative  di  quanto  previsto  dal
          commi  2  e  3,  attraverso   l'applicazione,   in   quanto
          compatibili,   delle   procedure   perviste   dal   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della
          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale. 
              5. All'attuazione del comma 3 si  provvede  nei  limiti
          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione
          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle
          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si  applicano
          le disposizioni di cui al precedente periodo  del  presente
          comma. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e
          2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
          periodo del presente comma. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale
          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018 (Riparto delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma
          680, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018: 
              «Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del
          decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95).  -  1.  In
          attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse  destinate  a
          tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2. In fase di  prima  attuazione,  qualora,  a  seguito
          della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.    95,    risultasse
          significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
          dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sulla  base
          della valutazione delle  Amministrazioni  interessate,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 680  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al  comma  1  sono
          appositamente rimodulate tra le stesse.». 
              Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 442, lettera
          a), della legge 30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302: 
              «442. In relazione alla specificita' delle  funzioni  e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza
          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di
          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati
          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908
          euro da destinare all'incremento di: 
                a)   9.422.378   euro    delle    risorse    previste
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive
          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle
          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'
          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018; 
                b) 7.500.000 euro del fondo di cui  all'articolo  45,
          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
                c) 300.000 euro dei  fondi  per  la  retribuzione  di
          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
                d) 1.844.530 euro del fondo per  la  retribuzione  di
          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale
          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (Riassetto  delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80: 
              «Art.   9   (Richiami   in   servizio   del   personale
          volontario). -  1.  Il  personale  volontario  puo'  essere
          richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
          naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
                a) in caso di necessita' delle strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
                b) per le esigenze dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
                c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano la  rubrica  del  Capo  VI,  nonche'  la
          rubrica e il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
          6  ottobre  2018,  n.  127  (Disposizioni   integrative   e
          correttive al decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97,
          riguardante  «Disposizioni  recanti  modifiche  al  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
          i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre 2004, n.  252),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, come modificati
          dalla presente legge: 
              «Capo VI (Disposizioni transitorie finali  e  copertura
          finanziaria) 
              (Omissis). 
              Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). -  01.  In
          sede di  prima  applicazione  e  limitatamente  al  biennio
          2019-2020,  la  durata  del  corso  di  formazione  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
          217, e' determinata in sei  mesi,  di  cui  almeno  uno  di
          applicazione pratica. 
              1. Il presente decreto entra in vigore il  quindicesimo
          giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti  giuridici
          ed economici di cui agli articoli  2,  3,  5,  6,  8  e  10
          decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 
              2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma  1,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97,  decorre  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Gli effetti ostativi  connessi  all'applicazione  di
          sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel
          presente  decreto  conseguono  esclusivamente  da  condotte
          rilevanti ai fini disciplinari  poste  in  essere  in  data
          successiva all'entrata in vigore del presente decreto.». 
              -  Si  riportano  il  testo  dei  commi   149   e   152
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, come modificati dalla presente legge: 
              «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e
          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale
          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7
          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio
          2019-2020 e di 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021. E' istituito  un  fondo  con  una  dotazione  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, da destinare all'incremento del  Fondo  per
          la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
          del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la
          retribuzione di posizione e la  retribuzione  di  risultato
          del personale  di  livello  dirigenziale  contrattualizzato
          dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle
          predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.» 
              «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo  del
          comma  149  possono  essere   ulteriormente   incrementati,
          rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e
          fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2019,  mediante  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente    derivanti    dall'ottimizzazione    e     dalla
          razionalizzazione   dei   settori   di    spesa    relativi
          all'acquisizione dei servizi di  noleggio  e  assicurazione
          degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica"  nell'ambito  della
          missione "Ordine  pubblico  e  sicurezza",  iscritti  nello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e
          i conseguenti risparmi sono  individuati  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  23
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge  finanziaria   2003),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305: 
              «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza  pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle   unita'
          previsionali  di  base  degli  stati  di   previsione   dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
              (Omissis).».