(( Art. 12 bis Misure urgenti per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. 2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue: a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022; b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»; 2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»; 3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente: «01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»; c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021. 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo»; b) il comma 152 e' sostituito dal seguente: «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: a) il trattamento accessorio: b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 (Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018: «Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le stesse.». Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302: «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80: «Art. 9 (Richiami in servizio del personale volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. (Omissis).». - Si riportano la rubrica del Capo VI, nonche' la rubrica e il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, come modificati dalla presente legge: «Capo VI (Disposizioni transitorie finali e copertura finanziaria) (Omissis). Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.». - Si riportano il testo dei commi 149 e 152 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, come modificati dalla presente legge: «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.» «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305: «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. (Omissis).».