Art. 8 
 
Misure  straordinarie  per  l'eliminazione  dell'arretrato   relativo
  all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive 
 
  1. Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo
determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie
previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di
Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui
all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'
mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria
puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno  2019  e  in  euro
27.029.263 per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  risorse  iscritte  sul  Fondo  per  il   federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, ((  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  ))  del  Ministero
dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  36,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
              «Art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con
          forme di lavoro flessibile). - (Omissis). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  28  dell'art.  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante:
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita'  economica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  10-bis  e  10-ter
          dell'art. 14 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n.  4  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e  di  pensioni),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23: 
              «Art.  14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso   al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi). - (Omissis). 
              10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di
          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di
          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la
          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,  comma
          300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  comunque  per
          l'anno    2019,    il    reclutamento     del     personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                a) la nomina e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle
          prove d'esame, prevedendo: 
                  1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                  2) la possibilita' di espletare prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                  3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                  4) per i profili tecnici, l'espletamento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                  5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                  6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  35  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale) (Art.  36,  commi
          da 1 a 6 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett.  aa)  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000) 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
                a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
                b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 1-quater e  1-quinquies
          dell'art. 50 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e   la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno
          2014, n. 144: 
              «Art. 50 (Ufficio per il processo). - (Omissis). 
              1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
              1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il
          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione. 
              (Omissis).». 
              - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si
          vedano le note all'articolo 2.