(( Art. 8 bis 
 
          Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di agevolare la  destinazione  di  immobili  pubblici  a
presidi  delle  Forze  di  polizia,  all'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Ai  fini   della   predisposizione   della   progettazione
necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli
investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono  utilizzate
le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze trasferite o da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio,
previo accordo  tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima  Agenzia
limitatamente   al   processo   di   individuazione   dei    predetti
investimenti.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n.  125,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
              4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
          in via indiretta in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
          previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta'
          di    amministrazioni    pubbliche,    come     individuate
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, adibiti o da adibire ad ufficio in  locazione  passiva
          alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le  indicazioni
          fornite dall'Agenzia del demanio sulla base  del  piano  di
          razionalizzazione di cui al comma 3. Con  riferimento  agli
          immobili  di  proprieta'  di   amministrazioni   pubbliche,
          possono essere compresi nelle procedure di acquisto di  cui
          al presente comma solo gli  immobili  di  proprieta'  delle
          medesime per i  quali  non  siano  in  corso  contratti  di
          locazione a terzi. L'Agenzia del demanio  esprime  apposito
          parere di congruita' in  merito  ai  singoli  contratti  di
          locazione da porre in essere o da rinnovare da parte  degli
          enti di previdenza pubblici. Eventuali opere  e  interventi
          necessari alla  rifunzionalizzazione  degli  immobili  sono
          realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla  base  di
          un  progetto  elaborato  dall'Agenzia   del   demanio.   Ai
          contratti di locazione degli immobili acquistati  ai  sensi
          del presente comma non si applicano le riduzioni del canone
          previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135. Con decreto di natura non  regolamentare  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.  Ai
          fini della predisposizione della  progettazione  necessaria
          agli enti previdenziali pubblici per la  valutazione  degli
          investimenti immobiliari di cui al presente  articolo  sono
          utilizzate le risorse disponibili  a  legislazione  vigente
          iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da
          trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra  gli
          enti interessati e la  medesima  Agenzia  limitatamente  al
          processo di individuazione dei predetti investimenti. 
              (Omissis).».