(( Art. 8 ter 
 
Incremento del monte ore di lavoro  straordinario  per  il  personale
  operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a  259.890  ore  per  l'anno
2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per  l'anno
2019 e  a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede: 
  a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte  per  l'anno  2019  nel  Fondo  per  il  federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 
  b) quanto a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  10
          agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          settembre 2000, n. 206: 
              «Art.   11   (Disposizioni   in   materia   di   lavoro
          straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di  servizio
          imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione  annua  di
          ore di  lavoro  straordinario  prevista  dall'articolo  98,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per  il  2000
          ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. 
              2. L'onere per l'attuazione del  presente  articolo  e'
          fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni  per  il
          2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001». 
              - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si
          vedano le note all'articolo 2.