(( Art. 8 quater 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  personale  dell'Amministrazione
                         civile dell'interno 
 
  1. Successivamente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
di  organizzazione  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   32   del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132,  al  fine  di  assicurare  una
maggiore   funzionalita'   delle   attivita'    economico-finanziarie
derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica  del
Ministero dell'interno  puo'  essere  incrementata  di  un  posto  di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni
della dotazione organica di cui al primo  periodo  sono  attuate  con
regolamento  di  organizzazione,   da   adottare   ai   sensi   della
legislazione vigente. 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, e' inserito il seguente: 
  «1.1. All'atto della cessazione  dell'attivita'  delle  Commissioni
territoriali per il riconoscimento della  protezione  internazionale,
determinata  con  provvedimento  di  natura  non  regolamentare,   il
personale  ivi  assegnato,  previo  eventuale  esperimento   di   una
procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e'  ricollocato,  nel
rispettivo ambito regionale, presso le sedi  centrali  e  periferiche
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di
criteri   connessi   alle   esigenze   organizzative   e   funzionali
dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di   ricostituzione   delle
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e'
ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la
dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 32  del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231: 
              «Art.  32   (Disposizioni   per   la   riorganizzazione
          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -
          (Omissis). 
              4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e
          nel termine di cui  all'articolo  12,  comma  1-bis,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro  il
          medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,  lettera  b),
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          conseguente riassorbimento, entro  il  biennio  successivo,
          degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
          2». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13   aprile   2017,   n.   46
          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto  dell'immigrazione  illegale)  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli
          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione
          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per
          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Per  far
          fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine  di
          accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e
          urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale
          incremento  del  numero  delle  richieste   di   protezione
          internazionale e al fine  di  garantire  la  continuita'  e
          l'efficienza dell'attivita' degli uffici della  Commissione
          nazionale per il  diritto  di  asilo  e  delle  Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, il Ministero dell'interno  e'  autorizzato,
          per  il  biennio  2017-2018,  in  aggiunta  alle   facolta'
          assunzionali previste a  legislazione  vigente,  a  bandire
          procedure concorsuali e, conseguentemente, ad  assumere  un
          contingente di personale a tempo  indeterminato,  altamente
          qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di   carattere
          specialistico,  appartenente  alla  terza  area  funzionale
          dell'Amministrazione  civile   dell'Interno,   nel   limite
          complessivo di 250 unita', anche in deroga  alle  procedure
          di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di
          10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018. 
              1.1. All'atto  della  cessazione  dell'attivita'  delle
          Commissioni  territoriali  per  il   riconoscimento   della
          protezione internazionale, determinata con provvedimento di
          natura  non  regolamentare,  il  personale  ivi  assegnato,
          previo eventuale esperimento di una procedura di  mobilita'
          su base volontaria, e' ricollocato, nel  rispettivo  ambito
          regionale,  presso   le   sedi   centrali   e   periferiche
          dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,
          sulla base di criteri connessi alle esigenze  organizzative
          e  funzionali  dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di
          ricostituzione  delle  Commissioni  territoriali   per   il
          riconoscimento   della   protezione   internazionale,    il
          personale di  cui  al  periodo  precedente  e'  ricollocato
          presso le sedi di provenienza, ferma restando la  dotazione
          organica complessiva del Ministero dell'interno. 
              1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il
          medesimo  Ministero  provvede  a   dare   attuazione   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,  lettera  b),
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli
          effetti derivanti dalle riduzioni di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettere a) e b), del citato  decreto-legge  n.  95
          del 2012.».