Art. 9 
 
     Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione 
               di dati personali e di intercettazioni 
 
  1. Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo
49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende
vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2019. 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»; 
  b) al comma 2, le parole «a decorrere  dal  1°  agosto  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  57  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174: 
              «Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          sono individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi
          del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati
          effettuato per le finalita'  di  cui  all'articolo  53  dal
          Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o  comandi  di
          polizia, anche ad integrazione e modifica del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.  378,  e  in
          attuazione della Raccomandazione R (87)  15  del  Consiglio
          d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
          Le modalita' sono individuate con particolare riguardo: 
                a) al principio secondo cui la raccolta dei  dati  e'
          correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
          alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
          di reati, in particolare per quanto riguarda i  trattamenti
          effettuati per finalita' di analisi; 
                b)  all'aggiornamento  periodico  dei   dati,   anche
          relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,  alle
          diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio
          di strumenti  elettronici  e  alle  modalita'  per  rendere
          conoscibili gli aggiornamenti da parte di  altri  organi  e
          uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
                c) ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti  per
          esigenze temporanee o collegati a  situazioni  particolari,
          anche ai fini della verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai
          sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
          di interessati e della conservazione separata da altri dati
          che non richiedono il loro utilizzo; 
                d)  all'individuazione  di   specifici   termini   di
          conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati  o
          agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,  nonche'
          alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi
          sono trattati o i provvedimenti sono adottati; 
                e)  alla  comunicazione  ad  altri  soggetti,   anche
          all'estero  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  o  di  un
          interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
          in conformita' alla legge; 
                f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione  e
          di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso  a
          sistemi di indice». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 29  dicembre  2017,  n.  216  (Disposizioni  in
          materia   di    intercettazioni    di    conversazioni    o
          comunicazioni,  in   attuazione   della   delega   di   cui
          all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b),  c),  d)
          ed e), della legge 23  giugno  2017,  n.  103),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  11  gennaio  2018,  n.  8,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9   (Disposizione   transitoria).   -   1.   Le
          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si
          applicano alle operazioni  di  intercettazione  relative  a
          provvedimenti autorizzativi  emessi  dopo  il  31  dicembre
          2019. 
              2. La disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), acquista efficacia a decorrere dal  1°  gennaio
          2020.