Art. 2 Riconoscimento di organizzazioni di produttori 1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 8 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale. 3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto. 4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali. 5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) societa' consortili agricole di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita e' composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento e' richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo. 7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.