Art. 2 
 
           Riconoscimento di organizzazioni di produttori 
 
  1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi
e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art.  1,
paragrafo 2, lettera  i),  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna  OP,  a
firma  del  proprio  legale  rappresentante,  alla  regione  nel  cui
territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione
commercializzabile calcolata a  norma  dell'art.  8  del  regolamento
delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva  o
la sede legale. 
  3. La domanda  di  riconoscimento  deve  essere  contemporaneamente
inserita nel sistema informativo di  cui  all'art.  26  del  presente
decreto. 
  4.  La  richiesta  di   riconoscimento   per   prodotti   destinati
esclusivamente  alla  trasformazione  deve   essere   contestualmente
accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito
di un sistema  di  contratti  di  fornitura,  ovvero  di  impegni  di
conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento  dell'OP  per
il prodotto trasformato dall'OP direttamente  o  per  il  tramite  di
propri aderenti o filiali. 
  5. Le OP per  poter  presentare  la  richiesta  di  riconoscimento,
devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: 
    a)  societa'  di  capitali  aventi   per   oggetto   sociale   la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il  cui  capitale  sociale
sia sottoscritto da  imprenditori  agricoli  singoli  o  da  societa'
costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e
loro consorzi; 
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
    c) societa' consortili agricole  di  cui  all'art.  2615-ter  del
codice civile, costituite  da  imprenditori  agricoli  o  loro  forme
societarie. 
  6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto  per  una  parte  della
persona giuridica chiaramente definita nello statuto  quale  «sezione
OP ortofrutta», i requisiti, i  vincoli  ed  i  controlli  riguardano
esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono  espressamente.
A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che
disciplinano la «sezione  OP  ortofrutta».  La  nota  integrativa  al
bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale  sezione.
La compagine sociale della parte chiaramente definita e' composta  da
produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i  quali  il
riconoscimento e' richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni
del programma operativo. 
  7.  Le  regioni  eseguono  l'iter  istruttorio  e   comunicano   il
riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e  all'organismo
pagatore.  Allo  stesso  modo  sono  comunicate  le  modifiche   alle
condizioni di riconoscimento.