Art. 10 
 
(( Area di crisi industriale complessa  Venafro-Campochiaro-Bojano  e
                        aree dell'indotto )) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, (( nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro  ))
per l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell' ((  area
di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano  e  aree
dell'indotto )) che,  alla  data  del  31  dicembre  2016,  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli stessi,  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, non  siano  percettori  di
reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a (( 1,5  milioni  ))  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 53-ter  del  decreto-legge  del  24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
                «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).  -
          1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis,
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  come
          ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai   sensi   dell'art.   27   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.». 
              - Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 4 del
          2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26  del
          2019: 
                «Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione  del
          beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
          di ciascun mese, presso il gestore del  servizio  integrato
          di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
          25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc  puo'  anche  essere
          richiesto mediante  modalita'  telematiche,  alle  medesime
          condizioni stabilite in esecuzione del  servizio  affidato.
          Le richieste del Rdc possono  essere  presentate  presso  i
          centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa  stipula  di  una
          convenzione  con  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS). Le richieste del Rdc e  della  Pensione  di
          cittadinanza possono essere presentate presso gli  istituti
          di patronato di cui alla legge 30 marzo  2001,  n.  152,  e
          valutate come al numero  8  della  tabella  D  allegata  al
          regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008,  n.
          193.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   di   cui   al
          precedente periodo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
          finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della  citata
          legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti
          il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali, entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvato il  modulo  di  domanda,  nonche'  il
          modello di comunicazione dei redditi  di  cui  all'art.  3,
          commi 8, ultimo periodo,  9  e  10.  Con  riferimento  alle
          informazioni gia' dichiarate dal nucleo  familiare  a  fini
          ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU,
          a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, possono  essere  individuate  modalita'  di
          presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
          alla presentazione  della  DSU  a  fini  ISEE  e  in  forma
          integrata, tenuto conto delle  semplificazioni  conseguenti
          all'avvio della  precompilazione  della  DSU  medesima,  ai
          sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
          In sede di prima applicazione e  nelle  more  dell'adozione
          del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la
          conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
          inviare  comunicazioni  informative  sul  Rdc   ai   nuclei
          familiari  che,  a  seguito  dell'attestazione   dell'ISEE,
          presentino  valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
          compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          b). 
              3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS  ove  ricorrano  le
          condizioni.  Ai  fini  del  riconoscimento  del  beneficio,
          l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla  data
          di comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'accesso   al   Rdc   sulla   base   delle
          informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
          quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal  fine
          l'INPS acquisisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, dall'Anagrafe  tributaria,  dal  Pubblico
          registro  automobilistico  e  dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche detentrici dei dati, le  informazioni  necessarie
          ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con  provvedimento
          dell'INPS, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono definite, ove  non  gia'  disciplinate,  la
          tipologia dei dati,  le  modalita'  di  acquisizione  e  le
          misure  a  tutela  degli  interessati.  In  ogni  caso   il
          riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
          mese   successivo   alla   trasmissione    della    domanda
          all'Istituto. 
              4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
          della popolazione residente, resta in  capo  ai  comuni  la
          verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite
          mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e'  comunicato
          all'INPS per il tramite della piattaforma di  cui  all'art.
          6,  comma  1,  finalizzata  al  coordinamento  dei  comuni.
          L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque
          a disposizione della medesima piattaforma  le  informazioni
          disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5. I requisiti economici di  accesso  al  Rdc,  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera b), si  considerano  posseduti
          per la durata della attestazione ISEE in vigore al  momento
          di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente
          solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma  restando
          la  necessita'  di  aggiornare  l'ISEE  alla  scadenza  del
          periodo di validita' dell'indicatore. Gli  altri  requisiti
          si considerano  posseduti  sino  a  quando  non  intervenga
          comunicazione  contraria  da  parte  delle  amministrazioni
          competenti  alla  verifica  degli  stessi.  In  tal   caso,
          l'erogazione del beneficio e' interrotta  a  decorrere  dal
          mese successivo a tale  comunicazione  ed  e'  disposta  la
          revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto  all'art.
          7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
          autocertificati in  domanda,  ai  sensi  dell'art.  71  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              6. Il beneficio  economico  e'  erogato  attraverso  la
          Carta Rdc. In  sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla
          scadenza del termine contrattuale, l'emissione della  Carta
          Rdc avviene in esecuzione del servizio  affidato  ai  sensi
          dell'art. 81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  n.
          112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          133 del  2008,  relativamente  alla  carta  acquisti,  alle
          medesime condizioni economiche e per  il  numero  di  carte
          elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.  In
          sede di nuovo affidamento  del  servizio  di  gestione,  il
          numero di carte deve  comunque  essere  tale  da  garantire
          l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
          componente ai sensi dell'art. 3,  comma  7.  Oltre  che  al
          soddisfacimento  delle  esigenze  previste  per  la   carta
          acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di
          contante entro un limite mensile non superiore ad euro  100
          per un singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di
          equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonche',  nel  caso
          di integrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  b),
          ovvero di  cui  all'art.  3,  comma  3,  di  effettuare  un
          bonifico  mensile  in  favore  del  locatore  indicato  nel
          contratto di locazione  ovvero  dell'intermediario  che  ha
          concesso il mutuo. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, possono  essere  individuati
          ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la  Carta  Rdc,
          nonche'  diversi  limiti  di  importo  per  i  prelievi  di
          contante. Al fine di prevenire e  contrastare  fenomeni  di
          impoverimento  e  l'insorgenza  dei   disturbi   da   gioco
          d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di  utilizzo
          del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
          denaro   o   altre   utilita'.   Le   informazioni    sulle
          movimentazioni   sulla   Carta   Rdc,   prive   dei    dati
          identificativi dei beneficiari, possono  essere  utilizzate
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  a  fini
          statistici e di  ricerca  scientifica.  La  consegna  della
          Carta Rdc  presso  gli  uffici  del  gestore  del  servizio
          integrato avviene esclusivamente dopo il quinto  giorno  di
          ciascun mese. 
              6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere  erogata
          con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante
          gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento  delle
          pensioni. Le modalita' di  attuazione  del  presente  comma
          sono individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 7. 
              7. Ai beneficiari del Rdc sono estese  le  agevolazioni
          relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
          economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma  375,
          della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  quelle  relative
          alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese
          ai  medesimi   soggetti   dall'art.   3,   comma   9,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».