Art. 11 
 
                 Esonero dal contributo addizionale 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Le  imprese   del   settore   della   fabbricazione   di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita'  e  con
unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in
un'area  di  crisi  industriale  complessa  riconosciuta   ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  quali,  al
fine di mantenere la  produzione  esistente  con  la  stabilita'  dei
livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti  di  solidarieta',
ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  che  prevedono
nell'anno 2019 la  riduzione  concordata  dell'orario  di  lavoro  di
durata  non  inferiore  a  quindici  mesi,   sono   esonerate   dalla
contribuzione di  cui  al  comma  1.  L'esonero  e'  autorizzato  dal
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  accordo
governativo  tra  l'impresa  e  le   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori in cui vengono definiti  gli  impegni  aziendali  relativi
alla continuita' produttiva e al  mantenimento  stabile  dei  livelli
occupazionali. L'accordo e' stipulato  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
decorsi i quali si intendono non piu'  presenti  i  predetti  impegni
aziendali. Il beneficio contributivo di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
della procedura di stipula  dell'accordo  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'
procedere   alla   sottoscrizione    dell'accordo    governativo    e
conseguentemente  non  puo'  prendere  in  considerazione   ulteriori
domande di accesso ai benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di  spesa  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede: 
  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 10 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020  mediante  utilizzo
delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata  istituita
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  per  essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  c)  ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  (( 2-bis. Al fine  di  contenere  lo  spopolamento  delle  aree  di
montagna,  sostenendone  l'economia  e  incrementando  l'offerta   di
lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali  e'
prevista  l'esenzione  dall'obbligo  del  versamento  del  contributo
addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della  legge
28 giugno 2012, n.  92,  e'  aggiunta  la  seguente:  «attivita'  del
personale addetto agli impianti di  trasporto  a  fune  destinati  ad
attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla  gestione
delle piste da sci». 
  2-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   2-bis,
valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n.
          148 del 2015, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Contribuzione  addizionale).  -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
                b) 12 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                c) 15 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
              1-bis. Le imprese del settore  della  fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'art.  27
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 21, comma  1,
          lettera c),  che  prevedono  nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta  l'art.  148,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative di cui all'art. 51-septies, Sezione
          IX,  Capo  I,  Titolo  VI  dell'Allegato   1   al   decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
              2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al  comma  1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              - Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n.
          150 del 2015: 
              «Art. 5 (Risorse finanziarie dell'Agenzia nazionale per
          le  politiche  attive  del  lavoro).  -   1.   Le   risorse
          complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016
          sono costituite: 
                a) dal finanziamento annuale,  per  il  funzionamento
          dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato  di
          previsione dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali; 
                b) dal Fondo per le politiche attive  del  lavoro  di
          cui all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
                c) dal Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
                d) dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da  altre
          amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9,  comma
          2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
              2. A decorrere  dal  2016  le  entrate  del  contributo
          integrativo, di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,  relativo  ai
          datori di lavoro non aderenti ai  fondi  interprofessionali
          per la formazione continua, sono  versate  per  il  50  per
          cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante  50
          per  cento  al  Fondo  sociale  per  l'occupazione   e   la
          formazione,  di  cui  all'art.  18  del  decreto-legge   29
          novembre 2008 n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. Con il decreto di cui al  successivo  comma  4  puo'
          essere individuata una quota non superiore al 20 per  cento
          delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui  all'art.
          9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata  a
          far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi  incluso
          l'incremento della dotazione organica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate  all'ANPAL
          quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: 
                a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione
          alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2; 
                b) all'art. 68, comma 4, lettera a), della  legge  17
          maggio 1999, n. 144; 
                c) alle somme gia' destinate al piano  gestionale  di
          cui all'art. 29, comma 2, del presente decreto. 
              4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
          a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
          del decreto-legge n.  148  del  1993,  relativi  a  impegni
          assunti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.». 
              -  Si  riporta  l'art.   9,   comma   5,   del   citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 26: 
                «5. A far data dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  ottobre
          1963,  n.  1525  (Elenco  che  determina  le  attivita'   a
          carattere stagionale di  cui  all'art.  1,  comma  secondo,
          lettera a), della legge  18  aprile  1962,  n.  230,  sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  novembre  1963,  n.
          307.