(( Art. 11 bis Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 e' sostituito dal seguente: «253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilita' finanziaria di cui al primo periodo». ))