(( Art. 11 bis 
 
                       Disposizioni in materia 
                 di ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
253 e' sostituito dal seguente: 
  «253. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  251  si  fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26.  Le  regioni  e  le
province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga  di
cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a  seguito
della verifica della  disponibilita'  finanziaria  di  cui  al  primo
periodo». ))