(( Art. 11 ter 
 
              Estensione dell'indennizzo per le aziende 
              che hanno cessato l'attivita' commerciale 
 
  1. Al fine di sostenere le aziende che  hanno  cessato  l'attivita'
commerciale, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  commi
283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  e'
riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2  del
medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, commi 283 e  284,  della  citata
          legge n. 145 del 2018: 
                «283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.
          207, e' concesso, nella misura e secondo le  modalita'  ivi
          previste, ai  soggetti  che  si  trovano  in  possesso  dei
          requisiti  di  cui  all'art.   2   del   medesimo   decreto
          legislativo alla data di presentazione della domanda. 
                284. L'aliquota contributiva di cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella
          misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli  iscritti
          alla  gestione   dei   contributi   e   delle   prestazioni
          previdenziali  degli   esercenti   attivita'   commerciali.
          Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui
          al comma  283  e  delle  entrate  contributive  di  cui  al
          presente comma dovesse emergere, anche in via  prospettica,
          il mancato conseguimento dell'equilibrio tra  contributi  e
          prestazioni, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  e'  adeguata  l'aliquota
          contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In
          caso  di  mancato  adeguamento  della   predetta   aliquota
          contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  1  e  2,  del  decreto
          legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549, in materia di erogazione di un  indennizzo  per  la
          cessazione dell'attivita' commerciale): 
              «Art. 1 (Indennizzo per  la  cessazione  dell'attivita'
          commerciale).  -  Il  presente  decreto   legislativo,   in
          attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma  43,
          della legge 28  dicembre  1995,  n.  549  ,  istituisce,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  un  indennizzo  per  la
          cessazione   definitiva   dell'attivita'   commerciale   ai
          soggetti  che  esercitano,  in  qualita'  di   titolari   o
          coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede  fissa,
          anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
          di alimenti e  bevande,  ovvero  che  esercitano  attivita'
          commerciale su aree pubbliche.». 
              «Art. 2 (Requisiti e  condizioni).  -  1.  L'indennizzo
          previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 1996  e  il  31  dicembre  1998,
          siano in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di
          57 anni di eta', se donne; 
                b)   iscrizione,   al   momento   della    cessazione
          dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di  titolari
          o  coadiutori,  nella  Gestione  dei  contributi  e   delle
          prestazioni   previdenziali   degli   esercenti   attivita'
          commerciali presso l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS). 
              2. L'erogazione  dell'indennizzo  e'  subordinata,  nel
          periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: 
                a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale; 
                b)  riconsegna  dell'autorizzazione  per  l'esercizio
          dell'attivita'  commerciale   e   dell'autorizzazione   per
          l'attivita' di somministrazione al pubblico di  alimenti  e
          bevande,  nel  caso  in  cui  quest'ultima  sia  esercitata
          congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto; 
                c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita'
          dal registro degli esercenti il commercio  e  dal  registro
          delle imprese presso la  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.».