(( Art. 11 ter Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale 1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. ))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, commi 283 e 284, della citata legge n. 145 del 2018: «283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda. 284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.». - Si riportano gli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale): «Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale). - Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.». «Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di eta', se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».