Art. 12 
 
        Potenziamento della struttura per le crisi di impresa 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle  crisi  aziendali,  in  deroga  alla  dotazione  organica   del
Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre  2021,  alla
struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici  funzionari
di  Area  III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti   dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze
ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in
materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con trattamento economico complessivo a  carico  dell'amministrazione
di destinazione. 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Tale
struttura opera  in  collaborazione  con  le  competenti  Commissioni
parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano  le
situazioni di crisi d'impresa oggetto  d'intervento.  I  parlamentari
eletti nei territori nel cui ambito si verificano  le  situazioni  di
crisi  d'impresa  oggetto  d'intervento  possono  essere  invitati  a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi
precedenti garantisce la pubblicita'  e  la  trasparenza  dei  propri
lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.». )) 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno
2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  si
provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono  state
riassegnate  ai   pertinenti   programmi   e   che   sono   acquisite
definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro  per
ciascuno degli anni 2020 e  2021  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  852,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge: 
                «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al  fine
          di contrastare il declino  dell'apparato  produttivo  anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura  opera  in  collaborazione  con   le   competenti
          Commissioni parlamentari, nonche' con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. I parlamentari eletti  nei  territori
          nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi
          d'impresa oggetto d'intervento possono  essere  invitati  a
          partecipare ai lavori della struttura. La struttura di  cui
          ai  periodi  precedenti  garantisce  la  pubblicita'  e  la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          strumentazioni informatiche. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno  2007,  cui  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.  Con  il
          medesimo  provvedimento   si   provvede,   anche   mediante
          soppressione, al riordino degli organismi esistenti  presso
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  finalizzati  al
          monitoraggio delle attivita' industriali e delle  crisi  di
          impresa.». 
              - Si riporta l'art. 1,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  2.
          Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono   tutte   le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Per l'art. 148, comma 1, della citata  legge  n.  388
          del 2000 si vedano i riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1089,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «1089. Nello stato di previsione del Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito il Fondo per  il  commercio
          equo e solidale, con una dotazione di un  milione  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita'  di  cui
          al comma 1090.».