Art. 13 
 
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per  evitare
  crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la  chiusura  delle
  centrali a carbone 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  La  quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle  aste,
eccedente il valore di 1000 milioni  di  euro,  e'  destinata,  nella
misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo  di  cui  all'articolo  27,
comma  2,  per  finanziare  interventi  di  decarbonizzazione  e   di
efficientamento energetico del settore industriale e, per  una  quota
fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal  2020
al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale  nei  territori
in cui sono ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  adottato  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura  degli  oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi  delle
aste  assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e,   ove
necessario, per la residua  copertura  si  utilizzano  le  quote  dei
proventi assegnate al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.». 
  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico  il
"Fondo per la transizione energetica nel  settore  industriale",  per
sostenere la transizione energetica  di  settori  o  di  sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi  alle  emissioni  di
gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (( ,
dando  priorita'   a   interventi   di   riconversione   sostenibili,
caratterizzati  da  processi  di  decarbonizzazione   che   escludono
l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone  )).
Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19,  commi
3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti
di Stato e della normativa relativa al  sistema  per  lo  scambio  di
quote di emissione dei gas a effetto serra (( di cui  alla  direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13  ottobre
2003, come da ultimo modificata dalla  direttiva  (UE)  2018/410  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 )).  Con  uno  o
piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure  per
l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini  del  rispetto  del
limite di spesa degli stanziamenti assegnati e  previa  notificazione
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
          2013, n. 30  (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE  che
          modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
          emissione di gas a effetto serra),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. A decorrere
          dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita' di  quote
          determinata con decisione  della  Commissione  europea,  ai
          sensi  dell'art.   10,   paragrafo   2,   della   direttiva
          2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle  aste.  A
          tale fine il GSE svolge il ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento di cui al regolamento sulle  aste  e  pone  in
          essere  a  questo  scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri  competenti.
          (22) 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'art. 2 del decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'art. 2 del citato decreto-legge  n.  72  del  2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi  dell'art.
          25, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'art. 44 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
          successive modificazioni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),
          favorire  l'adattamento  agli   impatti   dei   cambiamenti
          climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                b) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
                c) favorire misure atte ad evitare la  deforestazione
          e ad accrescere l'afforestazione e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
                d) favorire il sequestro mediante silvicoltura  nella
          Comunita'; 
                d-bis)  rafforzare   la   tutela   degli   ecosistemi
          terrestri e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti
          protetti nazionali, internazionali e  dell'Unione  europea,
          anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                e) incentivare la cattura e lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
                g)   finanziare   la   ricerca    e    lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                h) favorire misure intese ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
                i)  coprire  le  spese  amministrative  connesse   al
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  di  gas  ad
          effetto serra nella  Comunita'  istituito  ai  sensi  della
          direttiva  2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui   alla
          direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41; 
                i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001. 
              6-bis. La quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle
          aste, eccedente il valore  di  1000  milioni  di  euro,  e'
          destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro  per
          il 2020 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
          2021, al Fondo di cui all'art. 27, comma 2, per  finanziare
          interventi  di  decarbonizzazione  e   di   efficientamento
          energetico del settore industriale e, per una quota fino ad
          un massimo di 20 milioni di euro annui  per  gli  anni  dal
          2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione  occupazionale
          nei territori in cui sono ubicate centrali  a  carbone"  da
          istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con
          decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure
          per  l'utilizzo   delle   risorse   del   "Fondo   per   la
          riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono
          ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con  decreto
          adottato entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa degli stanziamenti  assegnati.
          Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi  si
          utilizzano le quote dei proventi delle  aste  assegnate  al
          Ministero dello sviluppo economico e, ove  necessario,  per
          la residua copertura si utilizzano le  quote  dei  proventi
          assegnate al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art.  10,  comma  5,  della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Si riporta l'art. 27 del citato  decreto  legislativo
          n. 30 del 2013, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Misure a favore dei  settori  o  sottosettori
          esposti ad un rischio  elevato  di  rilocalizzazione  delle
          emissioni  di  carbonio).  -  1.  Il  Comitato,  sentiti  i
          Ministeri interessati, puo' avanzare  richiesta  presso  la
          Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori
          o  dei  sottosettori  esposti  ad  un  rischio  elevato  di
          rilocalizzazione delle emissioni  di  carbonio  determinato
          dalla  Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  10-bis,
          paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La  richiesta  e'
          corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che
          il settore  o  il  sottosettore  in  questione  soddisfa  i
          criteri di cui all'art. 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della
          direttiva 2003/87/CE. 
              2. E' istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il  "Fondo  per  la  transizione  energetica  nel
          settore  industriale",   per   sostenere   la   transizione
          energetica di settori o di sottosettori considerati esposti
          a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
          carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a
          effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
          dando priorita' a interventi di riconversione  sostenibili,
          caratterizzati  da  processi   di   decarbonizzazione   che
          escludono  l'utilizzo  di  ulteriori  combustibili  fossili
          diversi dal carbone. Il  Fondo  e'  alimentato  secondo  le
          previsioni dell'art. 19, commi  3  e  6-bis,  nel  rispetto
          della normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato  e
          della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote
          di emissione dei gas a effetto serra di cui alla  direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, come da  ultimo  modificata  dalla  direttiva
          (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14 marzo 2018.  Con  uno  o  piu'  decreti  adottati  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione   dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
          stanziamenti assegnati  e  previa  notificazione  ai  sensi
          dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
          dell'Unione europea.». 
              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 13 ottobre 2003, come  da  ultimo  modificata
          dalla direttiva UE/2018/410 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio 14 marzo 2018 (Direttiva del Parlamento europeo e
          del Consiglio che istituisce un sistema per lo  scambio  di
          quote di emissioni dei gas a effetto  serra  nell'Unione  e
          che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del  Consiglio)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.».