(( Art. 13 bis 
 
                Disposizioni in materia di incentivi 
                  per energia da fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, le parole:  «fra  il  20  e  l'80  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole:
«ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte  della
meta'»; 
  b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per  cento  della  tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si
applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente
applicata  la  decurtazione  del  30  per   cento,   prevista   dalle
disposizioni previgenti.»; 
  c) al comma 4-bis, le parole:  «del  20  per  cento  della  tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si
applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente
applicata  la  decurtazione  del  20  per   cento,   prevista   dalle
disposizioni previgenti». 
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
agli impianti realizzati  e  in  esercizio  oggetto  di  procedimenti
amministrativi in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a  quelli
definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi  energetici  (GSE)
di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali
pendenti nonche' di quelli  non  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari  al  Presidente
della Repubblica per i quali non e'  intervenuto  il  parere  di  cui
all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199. La  richiesta  dell'interessato  equivale  ad
acquiescenza alla violazione contestata dal GSE  nonche'  a  rinuncia
all'azione. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano
qualora  la   condotta   dell'operatore   che   ha   determinato   il
provvedimento del GSE di decadenza  sia  oggetto  di  procedimento  e
processo penale in corso, ovvero concluso con  sentenza  di  condanna
anche non definitiva. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 3  marzo
          2011, n. 28 (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE.), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  42  (Controlli  e   sanzioni   in   materia   di
          incentivi). - 1.  L'erogazione  di  incentivi  nel  settore
          elettrico e termico, di competenza del GSE, e'  subordinata
          alla verifica dei dati forniti  dai  soggetti  responsabili
          che  presentano  istanza.  La  verifica,  che  puo'  essere
          affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
          attraverso il  controllo  della  documentazione  trasmessa,
          nonche'  con  controlli  a  campione  sugli   impianti.   I
          controlli sugli impianti, per i quali i  soggetti  preposti
          dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale,  sono
          svolti  anche  senza  preavviso  ed  hanno  ad  oggetto  la
          documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
          impiantistica e  le  modalita'  di  connessione  alla  rete
          elettrica. 
              2. Restano ferme le competenze in tema di  controlli  e
          verifiche   spettanti   alle    amministrazioni    statali,
          regionali, agli enti locali nonche'  ai  gestori  di  rete.
          Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
          dell'applicazione dell'art.  1,  comma  382-septies,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i   controlli   sulla
          provenienza  e  tracciabilita'  di   biomasse,   biogas   e
          bioliquidi sostenibili. 
              3.  Nel  caso  in   cui   le   violazioni   riscontrate
          nell'ambito dei controlli di cui  ai  commi  1  e  2  siano
          rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi,  il  GSE
          dispone il rigetto dell'istanza ovvero la  decadenza  dagli
          incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate,  e
          trasmette   all'Autorita'   l'esito   degli    accertamenti
          effettuati  per  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
          all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge  14  novembre
          1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al  fine  di
          salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili
          degli  impianti  che  al  momento  dell'accertamento  della
          violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE  dispone   la
          decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il  10
          e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione.
          Nel  caso  in  cui  le  violazioni   siano   spontaneamente
          denunciate dal soggetto responsabile  al  di  fuori  di  un
          procedimento di verifica e controllo le  decurtazioni  sono
          ulteriormente ridotte della meta'. 
              3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito  delle  istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'art. 29 o  nell'ambito  di
          attivita' di verifica, il GSE riscontri la non  rispondenza
          del progetto proposto e approvato  alla  normativa  vigente
          alla data di presentazione del progetto e tali  difformita'
          non  derivino  da  discordanze  tra  quanto  trasmesso  dal
          proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero  da
          documenti non veritieri ovvero  da  dichiarazioni  false  o
          mendaci  rese  dal  proponente,  e'  disposto  il   rigetto
          dell'istanza  di  rendicontazione  o   l'annullamento   del
          provvedimento di  riconoscimento  dei  titoli,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 3-ter. 
              3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti  del
          rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
          dell'istruttoria,  decorrono  dall'inizio  del  periodo  di
          rendicontazione  oggetto  della  richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attivita' di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
          relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
          periodo  si  applicano  anche   alle   verifiche   e   alle
          istruttorie  relative  alle   richieste   di   verifica   e
          certificazione dei risparmi gia' concluse. 
              3-quater. Al fine di  salvaguardare  le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 5 maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5,
          comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   5   luglio   2012,   pubblicato   nel
          Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, fermo restando il  diritto  di  rivalsa
          del beneficiario nei confronti  dei  soggetti  responsabili
          della   non   conformita'   dei   moduli   installati.   La
          decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
          applica   anche   agli   impianti   ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
              4.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   3,   le
          amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai  controlli
          relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
          costruzione  e  l'esercizio   degli   impianti   da   fonti
          rinnovabili, fermo restando il  potere  sanzionatorio  loro
          spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
          accertamenti effettuati, nel  caso  in  cui  le  violazioni
          riscontrate siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi. 
              4-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici,  agli
          impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito
          di verifiche o controlli, risultano installati  moduli  non
          certificati  o  con  certificazioni  non  rispondenti  alla
          normativa  di  riferimento  e  per  i  quali  il   soggetto
          beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
          azioni consentite dalla legge nei  confronti  dei  soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli, si  applica,
          su  istanza  del  medesimo   soggetto   beneficiario,   una
          decurtazione del 10 per cento  della  tariffa  incentivante
          base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza  della
          convenzione con  il  GSE.  Non  si  applicano  comunque  le
          maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d),  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio  2012,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 143  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10
          per cento della tariffa incentivante si applica anche  agli
          impianti ai quali e'  stata  precedentemente  applicata  la
          decurtazione del 20 per cento, prevista dalle  disposizioni
          previgenti. 
              4-ter. La misura della decurtazione  di  cui  al  comma
          4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione  o
          la mancata rispondenza della certificazione alla  normativa
          di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
          di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 
              4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi  4-bis  e
          4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea  documentazione
          prodotta  dagli  istanti  secondo  modalita'  proporzionate
          indicate dallo stesso  GSE,  la  sostanziale  ed  effettiva
          rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
          loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
              4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di  rivalsa  del
          beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili  della
          non conformita' dei moduli. Restano ferme  eventuali  altre
          responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
          le conseguenze di eventuali altre violazioni  ai  fini  del
          diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 
              4-sexies. Al fine di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli
          impianti  eolici  gia'  iscritti  in  posizione  utile  nel
          registro EOLN-RG2012, ai quali e'  stato  negato  l'accesso
          agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   6   luglio   2012,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione  della
          data del titolo  autorizzativo  in  sede  di  registrazione
          dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi  agli
          incentivi previsti dalla normativa per  tale  registro.  La
          riammissione avviene a condizione che l'errata  indicazione
          della   data   del   titolo   autorizzativo    non    abbia
          effettivamente  portato  all'impianto   un   vantaggio   in
          relazione alla sua posizione in graduatoria. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  GSE  fornisce  al  Ministero  dello
          sviluppo economico gli elementi per la definizione  di  una
          disciplina organica dei controlli che,  in  conformita'  ai
          principi  di  efficienza,  efficacia  e   proporzionalita',
          stabilisca: 
                a) le modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete
          forniscono supporto operativo al GSE per la verifica  degli
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  e  per  la
          certificazione  delle  misure  elettriche   necessarie   al
          rilascio degli incentivi; 
                b) le procedure  per  lo  svolgimento  dei  controlli
          sugli impianti di competenza del GSE; 
                c) le violazioni rilevanti  ai  fini  dell'erogazione
          degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
          impianto e potenza nominale; 
                c-bis) le violazioni che danno luogo  a  decurtazione
          dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3; 
                d) le modalita' con cui  sono  messe  a  disposizione
          delle  autorita'  pubbliche  competenti  all'erogazione  di
          incentivi le informazioni relative ai soggetti  esclusi  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3; 
                e)  le   modalita'   con   cui   il   GSE   trasmette
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  gli  esiti
          delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
          di cui al comma 3. 
              6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di  cui
          al comma 5,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          proprio decreto, definisce la disciplina dei  controlli  di
          cui al medesimo comma 5. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' con le  quali  gli  eventuali  costi
          connessi alle attivita' di controllo  trovano  copertura  a
          valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
          del gas, nonche' le modalita'  con  le  quali  gli  importi
          derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  sono  portati  a
          riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.». 
              - Si riporta l'art.  11,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199: 
              «Art.  11  (Istruttoria  del  ricorso  -  Richiesta  di
          parere). -  Entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza  del
          termine previsto dall'art. 9,  quarto  comma,  il  ricorso,
          istruito dal Ministero competente,  e'  trasmesso,  insieme
          con gli atti e  i  documenti  che  vi  si  riferiscono,  al
          Consiglio di Stato per il parere. 
              Trascorso  il  detto  termine,   il   ricorrente   puo'
          richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
          il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio  di  Stato.  In
          caso di risposta  negativa  o  di  mancata  risposta  entro
          trenta  giorni,  lo  stesso  ricorrente   puo'   depositare
          direttamente copia  del  ricorso  presso  il  Consiglio  di
          Stato. 
              I ricorsi  con  i  quali  si  impugnano  atti  di  enti
          pubblici in materie  per  le  quali  manchi  uno  specifico
          collegamento con le competenze di un determinato  Ministero
          devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri che ne cura la relativa istruttoria.».