(( Art. 14 bis 
 
                Cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. La lettera a) del comma  1  dell'articolo  184-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: 
  «a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati  per
scopi specifici». 
  2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211  e  di  cui  al
titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,
sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla
base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono: 
  a)  materiali  di  rifiuto   in   entrata   ammissibili   ai   fini
dell'operazione di recupero; 
  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
  c) criteri di qualita'  per  i  materiali  di  cui  e'  cessata  la
qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di  recupero  in  linea
con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario; 
  d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto
dei criteri relativi alla  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto,
compresi  il   controllo   della   qualita',   l'automonitoraggio   e
l'accreditamento, se del caso; 
  e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'. 
  In mancanza di criteri specifici adottati ai  sensi  del  comma  2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il
recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai
regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269». 
  3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di
cui  al  comma  3  comunicano   all'ISPRA   i   nuovi   provvedimenti
autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 
  3-ter.  L'ISPRA   o   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto
Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di  cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la
conformita' delle modalita' operative e  gestionali  degli  impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le
sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati
nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non
conformita', apposita relazione.  Il  procedimento  di  controllo  si
conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA  o
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al  fine  di
assicurare  l'armonizzazione,   l'efficacia   e   l'omogeneita'   dei
controlli di cui al  presente  comma  sul  territorio  nazionale,  si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n.
132. 
  3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
sessanta giorni successivi,  adotta  proprie  conclusioni,  motivando
l'eventuale  mancato   recepimento   degli   esiti   dell'istruttoria
contenuti nella relazione di cui  al  comma  3-ter,  e  le  trasmette
all'autorita'   competente.   L'autorita'   competente    avvia    un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del
soggetto interessato, alle conclusioni  di  cui  al  presente  comma,
disponendo,   in   caso   di   mancato   adeguamento,    la    revoca
dell'autorizzazione   e   dando   tempestiva   comunicazione    della
conclusione del procedimento al Ministero medesimo.  Resta  salva  la
possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti  di
natura cautelare. 
  3-quinquies.  Decorsi  centottanta   giorni   dalla   comunicazione
all'autorita'  competente,  ove  il  procedimento  di  cui  al  comma
3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  puo'  provvedere,  in  via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad  acta,
all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   3-quater.   Al
commissario non e' dovuto alcun compenso  per  lo  svolgimento  delle
funzioni attribuite  ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo
commissario non ha diritto a  gettoni,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti, comunque denominati. 
  3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una  relazione  sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai  sensi  del
comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 
  3-septies. Al fine del rispetto dei principi di  trasparenza  e  di
pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  il  registro  nazionale  per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate concluse ai sensi del presente  articolo.  Le  autorita'
competenti,  al  momento  del  rilascio,  comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  i  nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e  rinnovati  nonche'
gli esiti  delle  procedure  semplificate  avviate  per  l'inizio  di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.  Con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di
funzionamento e di organizzazione del registro  di  cui  al  presente
comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui  al
presente comma, la comunicazione di cui al  comma  3-bis  si  intende
assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di  cui
al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
  4. Le autorita'  competenti  provvedono  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
relativamente  alle  autorizzazioni  rilasciate,   per   l'avvio   di
operazioni di  recupero  di  rifiuti  ai  fini  del  citato  articolo
184-ter, alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. 
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie
concernenti l'adozione dei decreti di cui al  comma  2  dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'  istituito
un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato  a  individuare
cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo  e
amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze
di  natura  tecnico-scientifica,  da   collocare   presso   l'ufficio
legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere
scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra i dipendenti pubblici in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista   dall'ordinamento   di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,  distacco,
fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per  tutta  la
durata del comando, distacco, fuori ruolo  o  analoga  posizione,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza,  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.   In
alternativa,  possono  essere  stipulati  fino  a  cinque   contratti
libero-professionali,  mediante  procedura  selettiva  per  titoli  e
colloquio, per il  reperimento  di  personale,  anche  estraneo  alla
pubblica amministrazione, in possesso  delle  competenze  di  cui  al
secondo periodo. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per  ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2024. 
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  7. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti  di  cui  all'articolo  184-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle  autorizzazioni
di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della
parte  seconda  del  predetto  decreto  legislativo,   rilasciate   o
rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  nonche'  coloro  che  svolgono
attivita' di recupero in base ad una procedura  semplificata  avviata
successivamente alla predetta data di entrata in  vigore,  presentano
alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle  disposizioni
definite dai decreti predetti. La mancata presentazione  dell'istanza
di  aggiornamento,  nel  termine  indicato  dal  periodo  precedente,
determina la sospensione dell'attivita' oggetto di  autorizzazione  o
di procedura semplificata. 
  8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n.  152
del 2006, in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto o  per  le  quali  e'  in  corso  un
procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per  le  quali  e'
presentata  un'istanza  di  rinnovo  entro  centoventi  giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  In  ogni  caso  si
applicano gli obblighi di  aggiornamento  di  cui  al  comma  7,  nei
termini e con le modalita' ivi previste. 
  9.  Gli  obblighi  di  comunicazione  di   cui   al   comma   3-bis
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  n.  152  del  2006  si
applicano anche alle autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita'  competenti  effettuano  i  prescritti   adempimenti,   nei
confronti dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore. 
  10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione  di  quanto
previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  184-ter  del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto sono  destinati  a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. In mancanza di criteri specifici adottati  ai  sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del
          presente decreto,  per  lo  svolgimento  di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art.  6,
          paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE  e  sulla  base  di
          criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori, che includono: 
                a) materiali di rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                c) criteri di qualita' per  i  materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                d)  requisiti  affinche'  i   sistemi   di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                e)  un  requisito  relativo  alla  dichiarazione   di
          conformita'. 
              In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del
          comma 2, continuano ad applicarsi,  quanto  alle  procedure
          semplificate per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e   ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
              3-bis.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
              3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la  protezione
          dell'ambiente  territorialmente  competente  dal   predetto
          Istituto   delegata,   controlla,   a   campione,   sentita
          l'autorita'  competente  di  cui   al   comma   3-bis,   in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero,  le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche'  alle  condizioni  di  cui  al  comma  1
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Il procedimento di controllo  si  conclude  entro  sessanta
          giorni dall'inizio  della  verifica.  L'ISPRA  o  l'Agenzia
          regionale della protezione dell'ambiente delegata  comunica
          entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
          dell'ambiente e della tutela e del territorio e  del  mare.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
              3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma
          3-ter,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  nei  sessanta  giorni  successivi,
          adotta proprie conclusioni, motivando  l'eventuale  mancato
          recepimento degli esiti  dell'istruttoria  contenuti  nella
          relazione  di  cui  al  comma   3-ter,   e   le   trasmette
          all'autorita' competente. L'autorita' competente  avvia  un
          procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti  da
          parte del soggetto interessato alle conclusioni di  cui  al
          presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
          la   revoca   dell'autorizzazione   e   dando    tempestiva
          comunicazione  della  conclusione   del   procedimento   al
          Ministero  medesimo.  Resta  salva  la   possibilita'   per
          l'autorita' competente di adottare provvedimenti di  natura
          cautelare. 
              3-quinquies.   Decorsi   centottanta    giorni    dalla
          comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
          di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa  diffida,
          anche mediante un Commissario  ad  acta,  all'adozione  dei
          provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al Commissario  non
          e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle  funzioni
          attribuite ai sensi del presente articolo e non ha  diritto
          a gettoni, rimborsi di spese o altri  emolumenti,  comunque
          denominati. 
              3-sexies.  Con  cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
              3-septies.  Al  fine  del  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il registro nazionale  deputato  alla  raccolta  delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'avvio di operazioni di  recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
          legislativo n.  165  del  2001,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 12. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.».