Art. 15 
 
Modifiche (( agli articoli 30 e 47 ))  del  decreto-legge  30  aprile
                             2019, n. 34 
 
  (( 01. Al comma 5 dell'articolo  30  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, le parole:  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». )) 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, quarto periodo, le  parole  «di  lavori»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   sub-fornitori,   subappaltatori,
sub-affidatari»; 
    b)   al   comma   1-ter,   quinto   periodo,   le   parole   «del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore  o  l'affidatario   del   contraente   generale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  beneficiari   del   fondo   verso
l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del  contraente
generale»; 
    c) al comma 1-ter sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali  in  merito  ai
crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il  contraente
generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'  ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione  delle  risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica  la
sussistenza  delle  condizioni  di   regolarita'   contributiva   del
richiedente   attraverso   il   documento   unico   di    regolarita'
contributiva, in  mancanza  delle  stesse,  dispone  direttamente  il
pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo
salva-opere (( ed in proporzione della misura del credito certificato
liquidata  al  ))  richiedente   stesso,   in   favore   degli   enti
previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile,  ai  sensi  del
combinato  disposto  dell'articolo  31,  commi   3   e   8-bis,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  effettua  la
verifica di  cui  all'articolo  48-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al  pagamento  in  conformita'
alle disposizioni del periodo  precedente.  Resta  impregiudicata  la
possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse  del  Fondo
ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi  e  fiscali,  una
dilazione o  rateizzazione  del  pagamento  ovvero  abbia  aderito  a
procedure  di  definizione  agevolata  previste  dalla   legislazione
vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione  di  eventuali
azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e
assicurativi; 
  (( c-bis) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«entrata in vigore,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ferma  restando
l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  30,   comma   5,   del   citato
          decreto-legge  n.  34  del  2019,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  30  (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). 
              5. Il Comune beneficiario  del  contributo  di  cui  al
          comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione  dei  lavori  di
          cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.». 
              - Si riporta l'art. 47 del citato decreto-legge  n.  34
          del 2019, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 47 (Alte professionalita' esclusivamente tecniche
          per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
          tutela   dei   crediti   delle   imprese   sub-affidatarie,
          sub-appaltatrici  e  sub-fornitrici).  -  1.  Al  fine   di
          consentire il  piu'  celere  ed  efficace  svolgimento  dei
          compiti  dei  Provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,   e'   autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,  di  cento
          unita' di personale di  alta  specializzazione  ed  elevata
          professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
          dottori agronomi, dottori  forestali  e  geologi  e,  nella
          misura del 20 per cento, di  personale  amministrativo,  da
          inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del  comparto
          delle funzioni centrali, con contestuale  incremento  della
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione, da adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definiti gli specifici requisiti di cui il  personale  deve
          essere  in  possesso.  Ai  fini   dell'espletamento   delle
          procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
          cui al presente comma, effettuate in deroga alle  procedure
          di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si procede  nelle  forme  del  concorso
          unico  di  cui   all'art.   4,   comma   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e
          all'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          mediante  richiesta  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri,  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   che
          provvede al loro svolgimento secondo le modalita'  previste
          dal decreto di cui all'art. 1, comma 300,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite
          anteriormente all'entrata in vigore del decreto di  cui  al
          precedente  periodo,  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
          loro  svolgimento  con  modalita'  semplificate,  anche  in
          deroga alla disciplina prevista dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
                a) la nomina  e  la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
                b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
                  1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
                  2) la possibilita' di svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.  Agli
          oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
          euro 325.000 per l'anno 2019 e  pari  a  euro  3.891.000  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'art.
          50. 
              1-bis. Al fine di  garantire  il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predisposto  dalla  stessa  al  termine  di  aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente generale, dei suoi affidatari  ,  sub-fornitori,
          subappaltatori,   sub-affidatari   quando    questi    sono
          assoggettati a  procedura  concorsuale,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
          contraente  generale,  entro  trenta  giorni   dalla   data
          dell'aggiudicazione definitiva,  provvedono  al  versamento
          del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per  la
          successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non  impegnate
          in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in  quello
          successivo. 
              1-ter.  I  sub-appaltatori,  i   sub-affidatari   e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice  civile,
          e' preferito ai sub-appaltatore, al  sub-affidatario  o  al
          sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
          della procedura concorsuale,  fino  all'integrale  recupero
          della somma pagata. L'eventuale  pendenza  di  controversie
          giurisdizionali in merito ai crediti  dei  beneficiari  del
          Fondo  verso  l'appaltatore,  il  contraente   generale   o
          l'affidatario  del  contraente  generale  non  e'  ostativa
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  da  parte   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti  della  capienza  del  Fondo   salva-opere   ed   in
          proporzione della misura del credito certificato  liquidata
          al richiedente stesso, in favore degli enti  previdenziali,
          assicurativi,  compresa  la  cassa  edile,  ai  sensi   del
          combinato disposto dell'art.  31,  commi  3  e  8-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e,  nell'ipotesi  di
          inadempienze,  provvede  direttamente   al   pagamento   in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
              1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
          riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di
          entrata  in  vigore,  sono   individuati   i   criteri   di
          assegnazione delle risorse e  le  modalita'  operative  del
          Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
          l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione,  a
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi  e  di  terzieta',  scelti  mediante
          gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione  sono
          posti a carico del Fondo. 
              1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla  data  di
          entrata in  vigore,  ferma  restando  l'applicabilita'  del
          meccanismo generale di cui al comma1-bis,  della  legge  di
          conversione del presente decreto, in relazione a  procedure
          concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla
          predetta data di  entrata  in  vigore,  sono  appositamente
          stanziati sul Fondo salva-opere  12  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e 33,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
          di cui  al  presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' previste dai  commi  da  1-bis  a  1-quater,  nei
          limiti delle risorse del Fondo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da   1-bis   a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
              1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies,  pari
          a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a  33,5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede: 
                a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di parte corrente di  cui  al  comma  5
          dell'art. 34-ter della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.  1,
          comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare
          sulla quota parte del fondo attribuita al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.».