Art. 6. I circoli Il Circolo e' l'unita' organizzativa fondamentale del Movimento e puo' essere territoriale o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro. La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al Presidente provinciale per ottenere il riconoscimento. Il Presidente provinciale e' tenuto a riconoscere l'operativita' del Circolo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda e puo' respingerla solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia, il Presidente regionale sollecita formalmente per iscritto il Presidente provinciale e, in caso di ulteriore inerzia, decorsi inutilmente altri dieci giorni, lo segnala al responsabile del Dipartimento organizzazione trasmettendo le proprie valutazioni. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione dei Circoli sara' demandata al Responsabile del Dipartimento organizzazione. Gli ambiti territoriali di operativita' sono proposti dal Presidente provinciale all'atto del riconoscimento e sono approvati con decisione del Coordinamento provinciale. Il territorio di ciascun circolo territoriale deve rispettare il principio della continuita' territoriale. I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale. I circoli ambientali, ai fini della propria operativita', devono richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, o al Coordinamento regionale, provinciale o di Citta' metropolitana in base all'ambito della propria attivita', secondo la procedura prevista dal comma precedente. Gli associati ai circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza. Il Presidente provinciale, previo parere del Coordinamento provinciale, puo' designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali. I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacita' organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio. I circoli non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Movimento e dei suoi rappresentanti.