Art. 7. Le associazioni Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalita' del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalita' previste dal Regolamento adesioni. Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile. L'adesione deve essere richiesta all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Citta' metropolitana, secondo l'ambito della propria attivita'. Le condizioni per ottenere l'adesione sono: la presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Movimento; una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalita' del Movimento e in quali settori di attivita' si voglia concretizzare l'azione dell'associazione; la conformita' dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore; la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato. Le associazioni aderenti partecipano alla Consulta del terzo settore. Della Consulta fanno parte soggetti e personalita' di riconosciuta esperienza e professionalita' nel campo nominati dal Presidente nazionale. La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di cinque membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale. Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno. La Consulta elabora proposte politiche e organizzative sui temi di propria competenza.