Art. 32 
 
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
                           causa C-449/17 
 
  ((1. All'articolo 10, primo comma,  numero  20),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
«a titolo personale» sono aggiunte le seguenti: «. Le prestazioni  di
cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della  guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i
veicoli delle categorie B e C1;». 
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutate  in  7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2029,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. (soppresso). 
  3.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  difformi   adottati   dai
contribuenti  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  articolo,  per  effetto  della  sentenza  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.)) 
  4. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera q). Per le  prestazioni
didattiche,  finalizzate   al   conseguimento   della   patente,   le
autoscuole, tenute alla  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione
telematica  dei  dati  dei   corrispettivi   giornalieri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
127, possono, fino al 30 giugno  2020,  documentare  i  corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale  di  cui  all'articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  l'osservanza  delle
relative discipline. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1° gennaio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1.  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10); 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17); 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventu', e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25); 
                  26); 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis); 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'articolo 3  della  legge  2  agosto
          1897, n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                Omissis.». 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter  della  legge
          n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16. 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13 ter. 
              Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del citato
          decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nelle Note
          all'art. 15. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          10  maggio  1976,  n.  249  (Conversione  in   legge,   con
          modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n.  46,  concernente
          misure urgenti in materia tributaria): 
                «Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le  finanze
          puo'  essere  stabilito  nei   confronti   di   determinate
          categorie di contribuenti dell'imposta sul valore  aggiunto
          l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per  ogni
          operazione per la quale non e'  obbligatoria  la  emissione
          della fattura. L'obbligo  puo'  essere  imposto  anche  per
          limitati periodi di tempo in  relazione  alle  esigenze  di
          controllo dell'applicazione del tributo. 
                Con  i   medesimi   decreti   sono   determinati   le
          caratteristiche della ricevuta fiscale e le  modalita'  per
          il rilascio nonche' tutti gli  altri  adempimenti  atti  ad
          assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui  al  precedente
          comma. 
                I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
          mesi dalla pubblicazione di essi nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
                All'accertamento  delle  violazioni   provvedono   la
          guardia di finanza e gli  uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate  dall'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto nella  cui  circoscrizione
          si trova il domicilio fiscale del  contribuente  tenuto  ad
          emettere la ricevuta fiscale. 
                [Chiunque  forma,  in  tutto  o  in  parte  o  altera
          stampati, documenti o registri previsti nei decreti di  cui
          al secondo comma e ne fa  uso,  o  consente  che  altri  ne
          facciano uso, al fine  di  eludere  le  disposizioni  della
          presente legge nonche'  quelle  degli  stessi  decreti,  e'
          punito con la reclusione da sei a tre anni.  Alla  medesima
          pena   soggiace   chi,   senza   avere    concorso    nella
          falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. 
                Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione  della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione   del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura inferiore  a  quella  reale,  puo'  essere  ordinata
          dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio  della
          imposta sul valore aggiunto, sentito  l'interessato,  senza
          pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
          presente  legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero   la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' svolta,  per  un  periodo  non
          inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.». 
              La legge 26 gennaio 1983, n.  18  recante  «Obbligo  da
          parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
          sul valore aggiunto di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale
          mediante  l'uso  di  speciali  registratori  di  cassa»  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1983, n. 29.