((Art. 32-bis 
 
Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea del 20 giugno 2019,  causa  C-291/18  (direttiva  95/7/CE).
  Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28 
 
  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio  1997,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «le  piattaforme  e»   sono
soppresse; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  precedenti
disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a  terra  con
struttura emersa destinata alla  coltivazione  di  idrocarburi  o  di
ausilio alla prospezione, alla  ricerca,  alla  coltivazione  e  allo
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  2  della
          legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di  recepimento  della
          direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni  in  materia
          d'imposta sul valore aggiunto sui traffici  internazionali,
          e di adeguamento della  disciplina  dell'imposta  di  bollo
          relativa  ai  contratti   bancari   e   finanziari),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.2 (Razionalizzazione e semplificazioni  relative
          ai traffici internazionali). - 1. - 3. Omissis 
                4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, per navi destinate  all'esercizio
          di  attivita'  commerciali  devono   intendersi   anche   i
          galleggianti antincendio, le  gru  galleggianti  mobili,  i
          pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi,  le
          chiatte  nonche'  i  galleggianti  mobili  o   sommergibili
          destinati alla attivita' di ricerca e di  sfruttamento  del
          suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne'  e'
          consentita la variazione di cui all'articolo 26 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le
          precedenti disposizioni non si applicano  alle  piattaforme
          ancorate  a  terra  con  struttura  emersa  destinata  alla
          coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla  prospezione,
          alla ricerca, alla  coltivazione  e  allo  sfruttamento  di
          giacimenti di idrocarburi in mare.».