Art. 32-ter Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari ((1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) e' aggiunto il seguente: « 1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali ». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.))
Riferimenti normativi Si riporta la parte II-bis della Tabella A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge: «Tabella A - Parte II-bis Parte II-bis Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi; 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); 1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; 1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali.».