((Art. 32-quinquies 
 
Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione  di  opere
                          di urbanizzazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio  2000,  n.  212,  non  si  considerano  corrispettivi
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  i  contributi  di
cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia
autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla  provincia
per  l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e   di
allacciamento  da  parte  degli   assegnatari   di   aree   destinate
all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle  convenzioni  di
cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  in  300.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 1 (Principi generali). -1. Omissis. 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter.