((Art. 33-bis 
 
                  Fondo per le vittime dell'amianto 
 
  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
2016 al 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1,  pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 278 e 862 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. -Commi 1. - 277. Omissis. 
                278. E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
          le vittime dell'amianto, in favore degli  eredi  di  coloro
          che sono deceduti a seguito di patologie  asbesto-correlate
          per   esposizione   all'amianto    nell'esecuzione    delle
          operazioni portuali  nei  porti  nei  quali  hanno  trovato
          applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992,  n.
          257, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al 2020. Le prestazioni del  Fondo  non
          escludono la fruizione dei diritti  derivanti  dalle  norme
          generali e speciali  dell'ordinamento  e  si  cumulano  con
          essi.  Il  Fondo  concorre  al  pagamento,  in  favore  dei
          superstiti di coloro che sono  deceduti  per  le  patologie
          asbesto-correlate, di  quanto  agli  stessi  superstiti  e'
          dovuto a titolo di risarcimento del danno,  patrimoniale  e
          non patrimoniale, come liquidato con sentenza  esecutiva  o
          con verbale di conciliazione giudiziale. Le procedure e  le
          modalita' di erogazione delle  prestazioni  sono  stabilite
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                279. - 861. Omissis. 
                862. Al  fine  di  favorire  il  miglioramento  delle
          condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  con
          effetto dal 1º gennaio 2016,  presso  l'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          e' istituito un fondo con la dotazione  di  45  milioni  di
          euro per l'anno 2016 e  di  35  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2017.  Il  fondo   e'   destinato   a
          finanziare gli investimenti per l'acquisto  o  il  noleggio
          con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
          macchine agricole e forestali, caratterizzati da  soluzioni
          innovative per l'abbattimento delle  emissioni  inquinanti,
          la riduzione  del  rischio  rumore,  il  miglioramento  del
          rendimento e della  sostenibilita'  globali  delle  aziende
          agricole, nel rispetto del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
          della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  e  vi  possono
          accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
          della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
                Omissis.».