Art. 36 
 
                       Incentivi Conto Energia 
 
  1. In caso di cumulo degli incentivi  alla  produzione  di  energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio  2011
e 5 luglio 2012  con  la  detassazione  per  investimenti  ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente  ha
facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2. 
  2.  Il  mantenimento  del  diritto  a  beneficiare  delle   tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al  pagamento  di  una
somma  determinata  applicando   alla   variazione   in   diminuzione
effettuata  in   dichiarazione   relativa   alla   detassazione   per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di  cui  al
comma 2 devono presentare apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate.  Le  modalita'  di  presentazione  e  il   contenuto   della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Nella comunicazione di cui al comma  3  il  contribuente  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il  recupero  delle
agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui  al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare  agli  stessi  giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  5.  La  definizione  si  perfeziona  con  la  presentazione   della
comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020. 
  6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della  facolta'  di
cui al presente articolo. 
  ((6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti  la  facolta'  di
cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore
dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di
cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e
tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente  articolo
relativa ai giudizi pendenti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 6 agosto 2010 recante «Incentivazione
          della produzione di energia elettrica mediante  conversione
          fotovoltaica della fonte solare» e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 24 agosto 2010, n. 197. 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 5 maggio 2011 recante «Incentivazione
          della produzione di energia elettrica  da  impianti  solari
          fotovoltaici» e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12  maggio
          2011, n. 109. 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 5  luglio  2012  recante  «Attuazione
          dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
          recante  incentivazione   della   produzione   di   energia
          elettrica da  impianti  solari  fotovoltaici  (c.d.  Quinto
          Conto Energia)» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  10  luglio
          2012, n. 159, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
                «Art.  42  (Controlli  e  sanzioni  in   materia   di
          incentivi).  -1.  L'erogazione  di  incentivi  nel  settore
          elettrico e termico, di competenza del GSE, e'  subordinata
          alla verifica dei dati forniti  dai  soggetti  responsabili
          che  presentano  istanza.  La  verifica,  che  puo'  essere
          affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
          attraverso il  controllo  della  documentazione  trasmessa,
          nonche'  con  controlli  a  campione  sugli   impianti.   I
          controlli sugli impianti, per i quali i  soggetti  preposti
          dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale,  sono
          svolti  anche  senza  preavviso  ed  hanno  ad  oggetto  la
          documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
          impiantistica e  le  modalita'  di  connessione  alla  rete
          elettrica. 
                2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
          verifiche   spettanti   alle    amministrazioni    statali,
          regionali, agli enti locali nonche'  ai  gestori  di  rete.
          Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
          dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i   controlli   sulla
          provenienza  e  tracciabilita'  di   biomasse,   biogas   e
          bioliquidi sostenibili. 
                3.  Nel  caso  in  cui  le   violazioni   riscontrate
          nell'ambito dei controlli di cui  ai  commi  1  e  2  siano
          rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi,  il  GSE
          dispone il rigetto dell'istanza ovvero la  decadenza  dagli
          incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate,  e
          trasmette   all'Autorita'   l'esito   degli    accertamenti
          effettuati  per  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente,  al
          fine di salvaguardare la produzione  di  energia  da  fonti
          rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento
          della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone  la
          decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il  10
          e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione.
          Nel  caso  in  cui  le  violazioni   siano   spontaneamente
          denunciate dal soggetto responsabile  al  di  fuori  di  un
          procedimento di verifica e controllo le  decurtazioni  sono
          ulteriormente ridotte della meta'. 
                3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'articolo 29 o  nell'ambito
          di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri   la   non
          rispondenza  del  progetto  proposto   e   approvato   alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformita' non derivino  da  discordanze  tra  quanto
          trasmesso   dal   proponente   e   la   situazione    reale
          dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
          dichiarazioni false  o  mendaci  rese  dal  proponente,  e'
          disposto  il  rigetto  dell'istanza  di  rendicontazione  o
          l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei
          titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
                3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti
          del rigetto dell'istanza  di  rendicontazione,  disposto  a
          seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo
          di rendicontazione oggetto della richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attivita' di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
          relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
          periodo  si  applicano  anche   alle   verifiche   e   alle
          istruttorie  relative  alle   richieste   di   verifica   e
          certificazione dei risparmi gia' concluse. 
                3-quater. Al fine di salvaguardare le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'articolo 14, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  maggio  2011,  e
          all'articolo 5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
          nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
          159 del 10  luglio  2012,  fermo  restando  il  diritto  di
          rivalsa  del  beneficiario  nei  confronti   dei   soggetti
          responsabili della non conformita' dei  moduli  installati.
          La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
          si  applica  anche  agli  impianti  ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
                4.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   3,   le
          amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai  controlli
          relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
          costruzione  e  l'esercizio   degli   impianti   da   fonti
          rinnovabili, fermo restando il  potere  sanzionatorio  loro
          spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
          accertamenti effettuati, nel  caso  in  cui  le  violazioni
          riscontrate siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi. 
                4-bis. Al fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici,  agli
          impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito
          di verifiche o controlli, risultano installati  moduli  non
          certificati  o  con  certificazioni  non  rispondenti  alla
          normativa  di  riferimento  e  per  i  quali  il   soggetto
          beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
          azioni consentite dalla legge nei  confronti  dei  soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli, si  applica,
          su  istanza  del  medesimo   soggetto   beneficiario,   una
          decurtazione del 10 per cento  della  tariffa  incentivante
          base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza  della
          convenzione con  il  GSE.  Non  si  applicano  comunque  le
          maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  d),
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e all'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio
          2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  143  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  10   luglio   2012.   La
          decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
          applica   anche   agli   impianti   ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
                4-ter. La misura della decurtazione di cui  al  comma
          4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione  o
          la mancata rispondenza della certificazione alla  normativa
          di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
          di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 
                4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
          4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea  documentazione
          prodotta  dagli  istanti  secondo  modalita'  proporzionate
          indicate dallo stesso  GSE,  la  sostanziale  ed  effettiva
          rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
          loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
                4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
          beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili  della
          non conformita' dei moduli. Restano ferme  eventuali  altre
          responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
          le conseguenze di eventuali altre violazioni  ai  fini  del
          diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 
                4-sexies. Al fine di salvaguardare la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli
          impianti  eolici  gia'  iscritti  in  posizione  utile  nel
          registro EOLN-RG2012, ai quali e'  stato  negato  l'accesso
          agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   6   luglio   2012,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione  della
          data del titolo  autorizzativo  in  sede  di  registrazione
          dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi  agli
          incentivi previsti dalla normativa per  tale  registro.  La
          riammissione avviene a condizione che l'errata  indicazione
          della   data   del   titolo   autorizzativo    non    abbia
          effettivamente  portato  all'impianto   un   vantaggio   in
          relazione alla sua posizione in graduatoria. 
                5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  GSE  fornisce  al  Ministero  dello
          sviluppo economico gli elementi per la definizione  di  una
          disciplina organica dei controlli che,  in  conformita'  ai
          principi  di  efficienza,  efficacia  e   proporzionalita',
          stabilisca: 
                  a) le modalita' con le  quali  i  gestori  di  rete
          forniscono supporto operativo al GSE per la verifica  degli
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  e  per  la
          certificazione  delle  misure  elettriche   necessarie   al
          rilascio degli incentivi; 
                  b) le procedure per lo  svolgimento  dei  controlli
          sugli impianti di competenza del GSE; 
                  c) le violazioni rilevanti ai fini  dell'erogazione
          degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
          impianto e potenza nominale; 
                  c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione
          dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3; 
                  d) le modalita' con cui sono messe  a  disposizione
          delle  autorita'  pubbliche  competenti  all'erogazione  di
          incentivi le informazioni relative ai soggetti  esclusi  ai
          sensi dell'articolo 23, comma 3; 
                  e)  le  modalita'  con   cui   il   GSE   trasmette
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  gli  esiti
          delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
          di cui al comma 3. 
                6. Entro un mese dal ricevimento  degli  elementi  di
          cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo  economico,  con
          proprio decreto, definisce la disciplina dei  controlli  di
          cui al medesimo comma 5. 
                7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce le modalita' con le  quali  gli  eventuali  costi
          connessi alle attivita' di controllo  trovano  copertura  a
          valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
          del gas, nonche' le modalita'  con  le  quali  gli  importi
          derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  sono  portati  a
          riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.».