Art. 37 
 
Disposizioni sui termini di pagamento della definizione  agevolata  e
  sui tassi di interesse 
 
  1.  La  scadenza  di  pagamento  del  31   luglio   2019   prevista
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),  21,  22,  23  e  24,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e' fissata al 30 novembre 2019. 
  ((1-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  12,  comma  7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con  riferimento
ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2019. 
  1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e  i
rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e  dall'articolo  13   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'  determinato,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura  compresa
tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. 
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter
del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21,  30,
39 e 44 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, nonche' per quelli di cui agli articoli 8, comma  2,  e
15, commi 2 e 2-bis, del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.
218.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei commi 2, 21, 22,  23  e
          24 dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge  n.  119  del
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   17
          dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). -1. Omissis 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. - 20. Omissis. 
                21. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai  sensi  dell'articolo
          4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
          c); si applicano altresi', a seguito  del  pagamento  della
          prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
          al comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge  n.  193
          del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
          pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014,  n.  9  (Interventi  urgenti  di  avvio   del   piano
          «Destinazione Italia», per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015): 
                «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
          e media impresa). -1. - 7. Omissis. 
                7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
                Omissis.». 
              La legge 26 gennaio 1961, n. 29 recante "Norme  per  la
          disciplina della riscossione  dei  carichi  in  materia  di
          tasse e di imposte indirette sugli  affari"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 1° marzo 1961, n. 53. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.   133
          (Ulteriori interventi correttivi di  finanza  pubblica  per
          l'anno 1994): 
                «Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e  debito
          di imposta). -1. Gli interessi per la riscossione o per  il
          rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure  del
          9 per cento annuo e del  4,5  per  cento  semestrale,  sono
          dovuti a decorrere dal 1°  gennaio  1994,  rispettivamente,
          nelle misure del 6 e del 3 per cento. 
                2. Gli interessi  previsti  dalla  legge  26  gennaio
          1961, n.  29,  e  successive  modificazioni,  nella  misura
          semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere  dal
          1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa
          data gli interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto nella misura del 9  per  cento  annuo  sono
          dovuti nella misura del 6 per cento. 
                3.  Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato   a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, la misura degli interessi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
                «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
          di dichiarazione  periodica,  in  rate  mensili  di  uguale
          importo, con la maggiorazione degli  interessi  di  cui  al
          comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso,  il
          pagamento deve essere completato entro il mese di  novembre
          dello stesso anno di presentazione  della  dichiarazione  o
          della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
          dovute ai sensi del titolo llI del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
                3. La facolta' del comma  1  puo'  essere  esercitata
          anche dai soggetti non ammessi alla  compensazione  di  cui
          all'Art. 17, comma 1. 
                4. I versamenti  rateali  sono  effettuati  entro  il
          giorno sedici di ciascun mese per i  soggetti  titolari  di
          partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli  altri
          contribuenti. 
                5. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 20, 21,  30,
          39 e 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito): 
                «Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione   a
          ruolo). -Sulle imposte o sulle maggiori imposte  dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo.» 
                «Art. 21 (Interessi  per  dilazione  del  pagamento).
          -Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
          ai sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  si  applicano  gli
          interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. 
                L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel
          provvedimento con il quale viene  accordata  la  prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite. 
                I privilegi generali  e  speciali  che  assistono  le
          imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo  per  il
          quale la rateazione e' prolungata e  riguardano  anche  gli
          interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.» 
                «Art.  30  (Interessi  di   mora).   -   1.   Decorso
          inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma  2,
          sulle  somme  iscritte  a  ruolo,   esclusi   le   sanzioni
          pecuniarie tributarie e  gli  interessi,  si  applicano,  a
          partire dalla data della notifica  della  cartella  e  fino
          alla data del pagamento, gli interessi  di  mora  al  tasso
          determinato annualmente con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.» 
                «Art.   39    (Sospensione    amministrativa    della
          riscossione).  -1.  Il  ricorso  contro  il  ruolo  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, non sospende la  riscossione;  tuttavia,  l'ufficio
          delle entrate o  il  centro  di  servizio  ha  facolta'  di
          disporla  in  tutto  o  in  parte   fino   alla   data   di
          pubblicazione della sentenza della  commissione  tributaria
          provinciale,  con  provvedimento  motivato  notificato   al
          concessionario e al  contribuente.  Il  provvedimento  puo'
          essere revocato ove sopravvenga  fondato  pericolo  per  la
          riscossione. 
                2. Sulle somme il cui pagamento e' stato  sospeso  ai
          sensi del comma 1 e che risultano  dovute  dal  debitore  a
          seguito  della  sentenza   della   commissione   tributaria
          provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
          cento annuo.» 
                «Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte
          pagate). - Il contribuente che abbia effettuato  versamenti
          diretti o sia stato iscritto a ruolo per  un  ammontare  di
          imposta superiore a quello  effettivamente  dovuto  per  lo
          stesso  periodo  ha   diritto,   per   la   maggior   somma
          effettivamente pagata, all'interesse del 1  per  cento  per
          ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi  tra
          la data del versamento o della  scadenza  dell'ultima  rata
          del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la
          data dell'ordinativo emesso dall'intendente  di  finanza  o
          dell'elenco di rimborso. 
                L'interesse di cui al  primo  comma  e'  dovuto,  con
          decorrenza   dal   secondo   semestre    successivo    alla
          presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle  ipotesi
          previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo
          comma. 
                L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle  imposte,
          che  lo  indica  nello  stesso   elenco   di   sgravio,   o
          dall'intendente  di  finanza  ed  e'  a  carico   dell'ente
          destinatario del gettito dell'imposta.». 
                Si riporta il testo vigente degli articoli  8,  comma
          2, e 15, del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale): 
                «Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Omissis. 
                2. Le  somme  dovute  possono  essere  versate  anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
                Omissis.» 
                «Art. 15 (Sanzioni applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione). -1. Le sanzioni irrogate per  le  violazioni
          indicate nell'articolo 2, comma 5,  del  presente  decreto,
          negli articoli 71 e 72 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo. 
                2. Si applicano le  disposizioni  degli  articoli  2,
          commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
                2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
                2-bis.».