Art. 5 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di certificazione svolgono  le  attivita'  per  le
quali sono  stati  accreditati,  previa  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di  certificazione
presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza  corredata  da
copia  del  certificato  di  accreditamento  e  del  tariffario   che
intendono applicare per il rilascio dei  certificati  di  conformita'
alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con
provvedimento espresso il procedimento. I termini per la  conclusione
del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore
a trenta  giorni,  qualora  siano  richieste  eventuali  modifiche  o
l'acquisizione di ulteriori informazioni. 
  2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione
dell'organismo  di  certificazione  delle  persone  fisiche  o  delle
imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli
allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto. 
  3. Gli organismi  di  certificazione  designati  devono  iscriversi
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro  dieci
giorni dalla data di ricevimento  della  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente. 
  4. Gli organismi di certificazione designati  devono  inserire  per
via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del  Registro   telematico
nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: 
    a) persone fisiche e imprese alle quali e'  stato  rilasciato  il
pertinente  certificato,   con   gli   estremi   identificativi   del
certificato stesso; 
    b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno
sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati. 
  5.  Gli  organismi  di  certificazione  possono  provvedere   anche
all'organizzazione di prove d'esame  o  delegare  lo  svolgimento  di
detta attivita'  ad  organismi  terzi  sulla  base  dello  schema  di
valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1. 
  6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di  certificazione
designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione  sulle
attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.