Art. 13
Programma di rafforzamento patrimoniale
1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi
dell'articolo 12 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto
all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale
(il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale
necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione
del Programma.
2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire
l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente puo'
presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la
procedura stabilita dall'articolo 14. Tale richiesta puo' essere
presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del
Programma da parte dell'Autorita' competente quando la stessa abbia
ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi
di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del
Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il
conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale. In
connessione con la richiesta di intervento dello Stato, l'Autorita'
competente informa il Ministero delle proprie valutazioni sul
Programma e sull'attuazione dello stesso.