Art. 13 Programma di rafforzamento patrimoniale 1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 12 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma. 2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 14. Tale richiesta puo' essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del Programma da parte dell'Autorita' competente quando la stessa abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale. In connessione con la richiesta di intervento dello Stato, l'Autorita' competente informa il Ministero delle proprie valutazioni sul Programma e sull'attuazione dello stesso.