Art. 14
Richiesta di intervento dello Stato
1. Qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello
Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla Banca
d'Italia, una richiesta contenente:
a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente chiesta al Ministero;
b) l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile,
individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita' del
fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, tenendo conto
dell'attuazione del Programma;
c) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 16;
d) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in
conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche
nel contesto della crisi finanziaria.
2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di
esperti indipendenti da essa nominati a spese dell'Emittente, della
valutazione di cui all'articolo 17, comma 4.
3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non devono avere
in corso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali
da comprometterne l'indipendenza.
4. L'Emittente presenta inoltre:
a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo
20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla
valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del
comma 3, del valore economico ad essi attribuibile al fine della
determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita'
aziendale;
b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente
ai sensi del comma 3, dell'effettivo valore delle attivita' e
passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto
pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione
alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato,
nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai
titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2.
5. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di
esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa
dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).