Art. 16
Rispetto della disciplina in materia
di aiuti di Stato
1. La richiesta di cui all'articolo 14 e' corredata della
dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e
fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero
non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47
della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la
sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione
della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il
quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel
contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del
direttore generale dell'Emittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del
consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.