Art. 17 
 
                    Realizzazione dell'intervento 
 
  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea. 
  2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea
sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della
Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di
ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo  20  e
l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': 
    a)  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a  servizio   della
sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,  derogando  anche
all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non  sia  stato
deliberato dall'Emittente; 
    b) il  prezzo  di  sottoscrizione  nonche'  ogni  altro  elemento
necessario alla  gestione  della  sottoscrizione,  comprese  le  fasi
successive; 
    c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente. 
  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia  l'indicazione  del  valore  delle
azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'Allegato,  il
prezzo delle azioni da  attribuire  ai  titolari  degli  strumenti  e
prestiti di indicati all'articolo 20, comma 2. Il valore delle azioni
e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'articolo  14,  comma  3,  ed  e'  determinato  in  base
all'andamento  delle  quotazioni  dei  trenta   giorni   di   mercato
antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla  data
di prevista emanazione del decreto di cui al comma  3;  nel  caso  di
sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a
quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e'
il minore tra il prezzo di  riferimento  medio  degli  ultimi  trenta
giorni di mercato nei quali l'azione  e'  stata  negoziata  e  quello
determinato in base alla  consistenza  patrimoniale  della  societa',
alle sue  prospettive  reddituali,  all'andamento  del  rapporto  tra
valore di mercato e valore contabile delle banche  quotate  e  tenuto
conto delle perdite connesse a  eventuali  operazioni  straordinarie,
ivi  incluse  quelle  di  cessione  di  attivi,  da  perfezionare  in
connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo. 
  5. I decreti indicato ai commi 2 sono adottati se: 
    a)  l'Emittente  non  versa  in  una  delle  situazioni  di   cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o  e),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  o  di  cui  all'articolo  18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; 
    b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di  risparmio,
non ricorrono i presupposti per la  riduzione  o  la  conversione  ai
sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo  16  novembre
2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1,  del
regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai  sensi
dell'articolo 20. 
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono
non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso
dell'Autorita' competente. 
  7. I decreti indicato ai commi 2 e 3 sono sottoposti  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto
indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse  sono  convertite
in azioni ordinarie in ragione  di  una  azione  ordinaria  per  ogni
azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio. 
  9.  Il  consiglio   di   amministrazione   provvede   ad   adeguare
conseguentemente lo statuto  dell'Emittente.  Si  applica  l'articolo
2443, comma 3, del codice civile.