Art. 17
Realizzazione dell'intervento
1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea
sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della
Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 20 e
l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della
sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche
all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato
deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione nonche' ogni altro elemento
necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi
successive;
c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle
azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il
prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e
prestiti di indicati all'articolo 20, comma 2. Il valore delle azioni
e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'articolo 14, comma 3, ed e' determinato in base
all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato
antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data
di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di
sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a
quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e'
il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta
giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello
determinato in base alla consistenza patrimoniale della societa',
alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra
valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto
conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie,
ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in
connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo.
5. I decreti indicato ai commi 2 sono adottati se:
a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014;
b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio,
non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai
sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi
dell'articolo 20.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono
non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso
dell'Autorita' competente.
7. I decreti indicato ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite
in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni
azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.
9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare
conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo
2443, comma 3, del codice civile.