Art. 18
Caratteristiche delle azioni
1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni
emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero
sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non
limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea
straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili ne'
postergate nell'attribuzione delle perdite.
2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno
2013.
3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato secondo i criteri e la metodologia indicati
nell'allegato.
4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero
sono interamente a carico dell'Emittente.