Art. 20
Condivisione degli oneri
1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e' effettuata dal
Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle
misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal
presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi
pubblici.
2. Con il decreto indicato dall'articolo 17, comma 2, si dispone
l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo
l'ordine di seguito indicato:
a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione computabili nel capitale primario di classe 1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18,
degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26
giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati
come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della
clausola di grandfathering del citato regolamento e relative
disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita'
dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia
concorsuale uguale o superiore;
b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente,
conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione computabili nel capitale primario di classe 1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18,
degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai
sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti
qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di
grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di
attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso
grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente,
conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione computabili nel capitale primario di classe 1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18,
degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle
lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e'
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti
i creditori non subordinati dell'Emittente.
3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2, ove
possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia
applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori
dell'Emittente che siano titolari di passivita' assoggettabili alle
misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti
alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 5, e
proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti
finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli
strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto
dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto
dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a
quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente,
assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di
conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e
c);
e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in
azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto
delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine,
l'Emittente presenta apposita attestazione di aver provveduto a
convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe
1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel
rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
4. La condizione di cui al comma 3, lettera c), e' verificata
quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 14, comma 4,
lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno
pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di
capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri
strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui
l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di
presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
5. Non si da' luogo, in tutto o in parte, all'applicazione delle
misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea
con la decisione di cui all'articolo 17, comma 2, abbia stabilito che
la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o
determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale
dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il
decreto di cui al comma 2 indica gli strumenti o le classi di
strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 3,
lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi
di esclusione indicate nel presente comma e' compiuta dalla
Commissione europea.
6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e
58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non
si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360
del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
7. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal
presente articolo e' disciplinata dall'articolo 95 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della
condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo
89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il
relativo indennizzo e' corrisposto dall'Emittente mediante
l'attribuzione di nuove azioni.
8. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo,
ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo
bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato
si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in
contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a
cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al
presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione
di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono
al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere,
modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia,
di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal
termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra
componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai
contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a
cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente
articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso
all'applicazione di tali misure non costituisce di per se' un
inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante
l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una
procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che
determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del
codice civile.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse
costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari
secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo
unico bancario.
10. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del
comma 2 non concorrono alla formazione del reddito complessivo
dell'Emittente ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta.