Art. 21
Disposizioni di attuazione
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione
del presente Capo II.
2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal
presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso,
il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in
materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non
abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali
da comprometterne l'indipendenza.