Art. 3 
 
 
                         Doveri del debitore 
 
    1. L'imprenditore  individuale  deve  adottare  misure  idonee  a
rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere  senza  indugio
le iniziative necessarie a farvi fronte. 
    2.   L'imprenditore   collettivo   deve   adottare   un   assetto
organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile,
ai  fini  della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi   e
dell'assunzione di idonee iniziative. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2086  del  codice
          civile: 
              "Art 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa. 
              L'imprenditore  e'  il  capo  dell'impresa  e  da   lui
          dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.".