Art. 4 
 
 
                         Doveri delle parti 
 
    1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  e  durante  le  trattative  che  le
precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza. 
    2. In particolare, il debitore ha il dovere di: 
    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e
trasparente, fornendo ai creditori tutte le  informazioni  necessarie
ed  appropriate  allo  strumento  di  regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza prescelto; 
    b) assumere tempestivamente  le  iniziative  idonee  alla  rapida
definizione della procedura, anche al  fine  di  non  pregiudicare  i
diritti dei creditori; 
    c) gestire il patrimonio o  l'impresa  durante  la  procedura  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse  prioritario
dei creditori. 
    3. I creditori hanno il dovere, in  particolare,  di  collaborare
lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure  di
allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
e dell'insolvenza e di rispettare  l'obbligo  di  riservatezza  sulla
situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte  e  sulle
informazioni acquisite. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.