Art. 5 
 
 
            Doveri e prerogative delle autorita' preposte 
 
    1. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle
procedure di  allerta  e  composizione  assistita  della  crisi,  ivi
compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono  tenuti
all'obbligo  di  riservatezza  su  tutte  le  informazioni  acquisite
nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per  ragione  del  loro
ufficio. 
    2. Tutte le nomine dei professionisti  effettuate  dall'autorita'
giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere  improntate
a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente  del
tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente  della
sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione   delle   procedure   di
regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza  dei
suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante  l'adozione  di
protocolli condivisi con i giudici della sezione. 
    3.  Le  controversie  in  cui  e'  parte   un   organo   nominato
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e'  aperta
una procedura di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  sono
trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al
presidente della corte d'appello i dati relativi  al  numero  e  alla
durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni  adottate
per assicurarne la celere  trattazione.  Il  presidente  della  corte
d'appello ne da'  atto  nella  relazione  sull'amministrazione  della
giustizia. 
    4. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle
procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono
essere tenuti a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e
delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni,  ne'
davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice  di  procedura
penale e le garanzie previste per  il  difensore  dalle  disposizioni
dell'articolo  103  del  codice  di  procedura   penale   in   quanto
compatibili. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  200  e  103  del
          codice di procedura penale: 
              "Art 200.Segreto professionale. 
              1. Non possono essere obbligati  a  deporre  su  quanto
          hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio
          o professione, salvi i  casi  in  cui  hanno  l'obbligo  di
          riferirne all'autorita' giudiziaria: 
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 
                b)   gli   avvocati,   gli   investigatori    privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
                c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i   farmacisti,   le
          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione
          sanitaria; 
                d) gli esercenti altri uffici o professioni ai  quali
          la legge riconosce la facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale. 
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni." 
              "Art. 103. Garanzie di liberta' del difensore. 
              1. Le ispezioni e le  perquisizioni  negli  uffici  dei
          difensori sono consentite solo: 
                a)  quando  essi  o  altre   persone   che   svolgono
          stabilmente attivita' nello stesso ufficio  sono  imputati,
          limitatamente ai  fini  dell'accertamento  del  reato  loro
          attribuito; 
                b) per rilevare tracce o altri effetti materiali  del
          reato  o  per  ricercare  cose  o  persone   specificamente
          predeterminate. 
              2. Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati
          autorizzati e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,
          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
          sequestro di carte o documenti relativi  all'oggetto  della
          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 
              3.  Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,   una
          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 
              4. Alle ispezioni, alle perquisizioni  e  ai  sequestri
          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
          ovvero, nel corso delle indagini preliminari,  il  pubblico
          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione
          del giudice. 
              5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa  a
          conversazioni  o   comunicazioni   dei   difensori,   degli
          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
          al procedimento, dei consulenti tecnici e  loro  ausiliari,
          ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 
              6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di  controllo
          della corrispondenza tra l'imputato e il proprio  difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di
          ritenere che si tratti di corpo del reato. 
              7. Salvo quanto previsto dal comma  3  e  dall'articolo
          271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere  utilizzati  [c.p.p.  191].  Fermo  il  divieto   di
          utilizzazione  di  cui  al   primo   periodo,   quando   le
          comunicazioni e conversazioni sono  comunque  intercettate,
          il loro  contenuto  non  puo'  essere  trascritto,  neanche
          sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate
          soltanto  la  data,  l'ora  e  il  dispositivo  su  cui  la
          registrazione e' intervenuta.".