Art. 18 
 
                             Ape sociale 
 
  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016
e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8
milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per
l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma
167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  e'  soppresso.   Le
disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165,
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con
riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni
indicate nel corso dell'anno 2019.