Art. 20 
 
      Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione 
 
  1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di
pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i
periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  compresi  tra  la  data  del  primo  e  quella   dell'ultimo
contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia'  coperti  da
contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di
previdenza obbligatoria.  Detti  periodi  possono  essere  riscattati
nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. 
  2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con
conseguente restituzione dei contributi. 
  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e
in quelli successivi. 
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di
cui  al  comma  1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore   di   lavoro
dell'assicurato  destinando,  a  tal  fine,  i  premi  di  produzione
spettanti al lavoratore  stesso.  In  tal  caso,  e'  deducibile  dal
reddito  di  impresa  e  da  lavoro  autonomo  e,   ai   fini   della
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi
di cui  all'articolo  51,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Il  versamento  dell'onere  puo'  essere  effettuato  ai  regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60
rate mensili, ciascuna di importo non  inferiore  a  euro  30,  senza
applicazione di interessi  per  la  rateizzazione.  La  rateizzazione
dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i  contributi  da
riscatto debbano essere  utilizzati  per  la  immediata  liquidazione
della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano
determinanti per l'accoglimento di una domanda di  autorizzazione  ai
versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della  dilazione
gia'  concessa,  la  somma  ancora  dovuta  sara'  versata  in  unica
soluzione. 
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «5-quater. La facolta' di riscatto di cui al  presente  articolo,
dei periodi da valutare con il sistema contributivo,  e'  consentita,
fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal  caso,
l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal  versamento  di  un
contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo
imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990,  n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione  generale  obbligatoria
per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della
domanda.».