Art. 22 
 
                  Fondi di solidarieta' bilaterali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore
con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle
organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio
generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre
le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota
100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma
restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale
sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia
dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 
  3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta'
provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi
della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai
Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di
accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o
della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di
solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al
presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della
normativa vigente. 
  4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b),
e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi previsti. 
  5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro
efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla
sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151.
Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi
bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione. 
  6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di
cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito
presso il Fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n.  276,  e'  autorizzato  a  versare  all'INPS,  per
periodi non  coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o  figurativa,
contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per  il  Fondo
lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito   dal   contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.  Le
modalita' di determinazione della contribuzione e di  versamento  del
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze.
Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo  di  cui  al  presente
comma,  a  valere  sulle   risorse   appositamente   previste   dalla
contrattazione  collettiva  di  settore,  i  programmi  formativi  di
riconversione o  riqualificazione  professionale,  nonche'  le  altre
misure di politica attiva stabilite dalla  contrattazione  collettiva
stessa.