Art. 25 
 
            Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis)
il consiglio di amministrazione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio
di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze.»; 
    c) al comma 4: 
      1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite
le seguenti: «o decadenza»; 
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta
di nomina di cui al comma 3.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di
amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo
ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e
gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e
funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i
regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche'
qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri
organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   presidente
dell'Istituto, che lo  presiede,  e  da  quattro  membri  scelti  tra
persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di
indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Si  applicano,  riguardo  ai
requisiti, le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La  carica
di consigliere di amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»; 
    e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti
rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le
misure di contenimento  della  medesima  spesa  gia'  previste  dalla
legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il  30  aprile
2019, ulteriori interventi di  riduzione  strutturale  delle  proprie
spese di funzionamento.  Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla
verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e
comunicate ai Ministeri vigilanti.». 
  2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina
del  nuovo  Presidente  e  del  consiglio  di  amministrazione,   per
consentire il corretto dispiegarsi dell'azione  amministrativa  degli
Istituti, con apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere nominati i soggetti  cui  sono  attribuiti  i
poteri,  rispettivamente,  del  Presidente   e   del   consiglio   di
amministrazione, come individuati  nelle  disposizioni  del  presente
decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione,  non  trova
applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.
444. 
  3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
e' abrogato.