Art. 26 
 
                Fondo di solidarieta' trasporto aereo 
 
  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le
maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
come modificato dal comma 48 del presente  articolo,  sono  riversate
alla gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle
gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della  legge
9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate
alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.». 
  2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad  alimentare  il  Fondo  speciale  per  il
sostegno del reddito  e  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione del  personale  del  settore  del  trasporto  aereo,
costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo
nella misura del cinquanta per cento». 
  3.  Sono  abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo   13-ter   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.