Art. 11 
 
Operativita' nel Regno Unito delle  imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione italiane dopo la data di recesso 
 
  1. Le imprese italiane che, alla data di  recesso,  sono  abilitate
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  o   riassicurativa   nel
territorio del Regno Unito in regime  di  stabilimento  o  di  libera
prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  Codice
delle  assicurazioni  private  e  nel  rispetto  delle   disposizioni
previste dal Regno Unito.