Art. 11 Operativita' nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso 1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.