Art. 12 Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione 1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.