Art. 13 
 
                        Disposizioni fiscali 
 
  1. Fino  al  termine  del  periodo  transitorio  si  continuano  ad
applicare le disposizioni  fiscali  nazionali  previste  in  funzione
dell'appartenenza del Regno Unito  all'Unione  europea,  ivi  incluse
quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le  disposizioni
derivanti dall'attuazione  di  direttive  e  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e  accise  si
continuano ad applicare in quanto compatibili. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita'  e  i  termini  per  l'attuazione
della disposizione di cui al comma 1.