Art. 3 Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alle autorita' competenti. 5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia. 6. La notifica all'autorita' competente e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica i servizi e le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per la costituzione di un intermediario italiano. 8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso. 9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.