Art. 4 
 
Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti del Regno Unito
                         operanti in Italia 
 
  1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i  gestori  di  fondi
del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul  territorio
della Repubblica, nonche' gli  istituti  di  moneta  elettronica  del
Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  o  tramite   agenti   o   soggetti
convenzionati cosi' come le banche e le imprese di  investimento  del
Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera
prestazione,  a  favore  di  clienti  al  dettaglio   come   definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies,  del  TUF,  e  clienti
professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6,
comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF,
cessano l'attivita' entro la data di  recesso.  Al  fine  di  evitare
pregiudizio ai clienti, sono fatte  salve  le  operazioni  necessarie
all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in  essere,  nel  piu'  breve
tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi
dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso  per
lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi  tali
soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla  data  di
recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla  data
di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di
rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti,
agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella  prestazione
dei servizi e alle autorita' competenti le  iniziative  adottate  per
garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,  in  quanto
compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e  alle
imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1  a  5,  nei
casi  in  cui:  a)  non  abbiano  presentato  le  notifiche  di   cui
all'articolo  3;  b)  non  abbiano  presentato  le  istanze  di   cui
all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di  sei
mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre  dalla  scadenza
del termine per la presentazione delle istanze. 
  4. In deroga a quanto disposto dal comma  3,  alle  banche  e  alle
imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a
gestire gli eventi del ciclo  di  vita  dei  contratti  derivati  non
soggetti a compensazione da parte di una controparte  centrale  (over
the counter), anche nei  casi,  di  seguito  elencati,  in  cui  cio'
implichi la modifica di tali contratti  o  la  conclusione  di  nuovi
contratti: 
    a) per l'ipotesi di mancata notifica ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, limitatamente ai  contratti  in  essere  alla  data  del
recesso, per i sei mesi successivi a tale data; 
    b) per l'ipotesi  di  non  presentazione  dell'istanza  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai  contratti  in  essere  al
termine del periodo  consentito  per  la  presentazione  dell'istanza
stessa, per i sei mesi successivi a tale data. 
  5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui  ai
commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita'  riservata  precedentemente
svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei  tempi
e modalita' del pagamento degli interessi nonche'  del  rimborso  del
capitale da parte del cliente.