Art. 4 Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia 1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonche' gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati cosi' come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attivita' entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorita' competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti: a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data; b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data. 5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei tempi e modalita' del pagamento degli interessi nonche' del rimborso del capitale da parte del cliente.