Art. 5 
 
Prestazione dei servizi e  delle  attivita'  da  parte  dei  soggetti
          italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,  le  banche,  le
imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli  istituti  di
moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i  gestori  di  fondi
EuVECA,  EuSEF  e  ELTIF  e  gli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi
sede legale in  Italia  e  che  alla  data  di  recesso  operano  sul
territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo
transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel  rispetto
delle disposizioni previste nel Regno Unito. 
  2. La notifica alle autorita' competenti e'  effettuata  entro  tre
giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le
modalita' previste dalle autorita' competenti. 
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare
sul territorio del  Regno  Unito  oltre  il  periodo  transitorio,  a
condizione che, entro dodici mesi anteriori  alla  fine  del  periodo
transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza  prevista
per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'.