Art. 7 Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario. 2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine. 3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.