Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
                            controversie 
 
  1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo  4,
comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1,  e
gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5,  e
all'articolo 4,  commi  1  e  3,  del  presente  decreto,  mantengono
l'adesione   ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis  del  Testo
unico bancario. 
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in  Italia  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  possono  non  aderire  ai
sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la
clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB  purche'  aderiscano  o
siano sottoposti a un sistema estero di  composizione  stragiudiziale
delle controversie, partecipante alla  rete  Fin-Net  promossa  dalla
Commissione europea. In tale  ipotesi,  gli  intermediari  comunicano
alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale  aderiscono  o
sono sottoposti nel Paese d'origine. 
  3. Le banche e le imprese di investimento di  cui  all'articolo  3,
comma  4,  nonche'  i  soggetti  cui  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente
di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono
l'adesione   ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter  del  Testo
unico della finanza.