Art. 8 
 
             Tutela dei depositanti e degli investitori 
 
  1. Le banche di cui all'articolo 3, comma  1,  con  succursale  nel
territorio della Repubblica si considerano  di  diritto  aderenti  ai
sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel  Titolo
IV, Capo I, Sezione  IV  del  Testo  unico  bancario,  in  base  alle
previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre  dalla  data  del
recesso a tutti gli effetti di legge, ivi  inclusi  gli  obblighi  di
contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico  bancario,  ai
fini del raggiungimento del livello  obiettivo  di  cui  all'articolo
96.1 del medesimo Testo  unico.  Entro  il  termine  del  terzo  mese
successivo  alla  data  di  recesso,   tali   banche   provvedono   a
perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia
dei depositanti italiani. 
  2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui
all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso  in  cui  queste  ultime
presentino al sistema  di  garanzia  italiano  una  dichiarazione  di
quello  del  Regno  Unito  attestante  che  i  relativi   depositanti
continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla  data
del recesso. 
  3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a  dare  comunicazione
ai propri depositanti delle informative di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  30,  alla  prima  occasione
utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. In caso di adesione di  una  succursale  di  banca  italiana  al
sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data  di
recesso, il sistema di garanzia  italiano  procede  al  trasferimento
delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3,  comma  1,  del  Testo
unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel  medesimo
comma sia maturato entro tale data. 
  5. Le banche e le imprese di investimento di  cui  all'articolo  3,
comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di  indennizzo
italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza.
L'adesione decorre dalla data del recesso  a  tutti  gli  effetti  di
legge. Entro il termine di trenta  giorni  successivi  alla  data  di
recesso,  tali  banche  e  imprese  di  investimento   provvedono   a
perfezionare  gli  atti  richiesti  per  l'adesione  ai  sistemi   di
indennizzo italiani, in conformita' all'articolo 7  del  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14
novembre 1997, n. 485. 
  6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle
imprese di investimento del Regno Unito che, alla data  del  recesso,
prestano servizi di investimento in  regime  di  libera  prestazione,
fatto salvo il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di
indennizzo italiano una  dichiarazione  di  quello  del  Regno  Unito
attestante  che  i  relativi  investitori  continueranno  ad   essere
protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 
  7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai  commi  5  e  6
procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori  delle
informative  prescritte  dalle  Autorita'   di   vigilanza   di   cui
all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998,  n.
128, alla prima occasione utile e, comunque,  entro  quaranta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi
di cui all'articolo 4, comma 1, e  alle  banche  e  alle  imprese  di
investimento che cessino i servizi  e  le  attivita'  secondo  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto  salvo
il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di  indennizzo
italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i
relativi investitori continueranno ad essere protetti per il  periodo
successivo alla data del recesso.