Art. 8 Tutela dei depositanti e degli investitori 1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. 2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data. 5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita' all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485. 6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attivita' secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.